Si scrive “Rafforzamento del presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA” ma si legge “sanzione di 3.000 euro per una partita IVA flash”. Il legislatore, in questo modo, intende sanzionare chi apre partita IVA e la chiude prima di pagare le imposte per evadere il fisco.

La misura è contenuta nel testo della legge di bilancio 2023 approdata il 1° dicembre in Parlamento per proseguire il suo iter ed è finalizzata ad evitare l’apertura di partite IVA fittizie.

In sostanza la norma inserita della manovra 2023, stabilisce che alla richiesta di apertura di una partita IVA, l’Agenzia delle Entrate, laddove a seguito di un’analisi di rischio ritiene opportuno, convoca il contribuente chiedendo l’esibizione di documentazione idonea che provi l’effettivo esercizio dell’attività e, quindi, l’assenza dei profili di rischio individuati.

Laddove il contribuente non si presenti a detta convocazione oppure in caso di riscontro negativo sulla documentazione presentata a prova dell’effettivo esercizio dell’attività, l’Agenzia Entrate stessa emana provvedimento di cessazione di quella partita IVA.

In altre parole se all’Agenzia Entrate arriva una richiesta di apertura attività e la stessa ritiene che si potrebbe trattare di partita IVA fittizia, convoca il richiedente e chiede prova che lo stesso stia effettivamente svolgendo quell’attività. Se tutti i controlli danno esito negativo l’Amministrazione finanziari stabilisce d’ufficio la chiusura.

La sanzione per la partita IVA flash

Il contribuente destinatario del provvedimento di cessazione di partita IVA flash, non resta impunito. La stessa norma, infatti, stabilisce che questi sarà destinatario di una sanzione amministrativa pari a 3.000 euro.

Conseguenze anche per l’eventuale intermediario a cui questi si è rivolto per l’apertura e chiusura dell’attività. Ci riferiamo, ad esempio, al commercialista, al consulente del lavoro, ecc. Per loro, a fronte di tale sanzione, c’è responsabilità in solido.

Quindi egli risponde della sanzione insieme al contribuente.

Per la riapertura servirà fideiussione a garanzia

Infine, si stabilisce che il contribuente, destinatario del provvedimento di cessazione attività in commento, può in futuro riaprire partita IVA come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento stesso di cessazione.

Per fare ciò, tuttavia, sarà necessario presentare una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro.

Laddove siano state constatate eventuali violazioni fiscali commesse prima all’emanazione del provvedimento di chiusura, l’importo di detta fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di tali violazioni (sempreché non sia già intervenuto il versamento delle stesse).

Si tenga, comunque, presente che tutto quanto qui detto dovrà trovare conferma nell’approvazione definitiva della manovra così come sarà licenziata da Camera e Senato. Sempre la manovra 2023 offrirò anche più chance di lavorare senza partita IVA.