Partita IVA: nuove norme per i lavoratori iscritti alla Gestione separata (di cui all’art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995) ed in possesso di specifici requisiti, è stata riconosciuta, come è noto, dal legislatore un’apposita tutela previdenziale che contempla due diversi tipi di prestazioni in caso di eventi di malattia:

  • indennità di degenza ospedaliera (circolare Inps n. 147/2001);
  • indennità di malattia (circolare Inps n. 76/2007).

La suddetta tutela è stata, nel tempo, oggetto di evoluzioni interpretative e normative che hanno portato ad estendere la platea dei soggetti interessati, fino a comprendere tutti i lavoratori iscritti nella Gestione separata e tenuti a versare un’aliquota contributiva piena.

Partita Iva e iscritti Gestione Separata

Per la categoria dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata, sono stati equiparati a evento di degenza ospedaliera i casi di:

  • malattie oncologiche;
  • gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti;
  • patologie che comportano una inabilità lavorativa temporanea del 100%.

La circolare INPS n. 139 del 12 ottobre 2017, chiarisce le indicazioni operative e le linee di indirizzo per l’erogazione della prestazione di indennità di degenza ospedaliera nei suddetti casi.

Nello specifico, fornisce indicazioni relative alla certificazione sanitaria da allegare alla domanda, definisce la durata massima della tutela e stabilisce che l’ammontare del trattamento economico spettante deve essere proporzionato al numero di mensilità dei versamenti contributivi effettuati.

Con successivo messaggio verranno fornite istruzioni amministrative e procedurali di dettaglio per gli operatori delle strutture territoriali ai fini dell’erogazione della prestazione in argomento.

Fonte: circolare INPS n. 139 del 12 ottobre 2017

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