Le ferie estive non sono solo per i lavoratori. Staccare la spina per qualche settimana nel mese di agosto permette di ricaricare le batterie. Chi può va al mare o in montagna. Ma anche il fisco va in ferie. C’è la c.d. pausa estiva di agosto.

Si tratta di 20 giorni in cui non si fanno versamenti e adempimenti. In pratica, tutto ciò che ricade nel periodo 1° agosto – 20 agosto di ogni anno, lo si può rimandare al 20 agosto senza subire sanzioni e interessi.

Questa volta però nella pausa non ricade il versamento delle imposte. Infatti, il 30 luglio 2023 (scadenza del saldo 2022 e primo acconto 2023, con maggiorazione 0,40%) è domenica. Slittando al primo giorno lavorativo successivo si finisce, quindi, al 31 luglio 2023 che è lunedì. Lo scorso anno, invece, successe che il 30 luglio era sabato, quindi, si finiva al 1° agosto. Questo significava che il tutto slittò al 22 agosto, essendo il 20 agosto anch’esso sabato.

Cosa dice la legge

La pausa estiva del fisco è espressamente sancita dal legislatore all’art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006.

Qui è detto che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme ricadenti nel periodo dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono effettuarsi entro il giorno 20 dello stesso mese di agosto, senza alcuna maggiorazione.

Ne consegue, ad esempio che, la liquidazione IVA del mese di luglio 2023, in scadenza il 16 agosto, può essere pagata entro il 21 agosto 2023 senza maggiorazioni. Il giorno 20 agosto, capita di domenica. Dunque, si slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Stessa cosa, ad esempio, per il versamento delle ritenute fatte dai sostituti d’imposta sui compensi erogati nel mese di luglio 2023. La scadenza del 16 agosto può slittare al 21 agosto.

Pausa estiva del fisco più lunga per alcuni

La pausa estiva di agosto 2023 deve essere vista, quest’anno, alla luce di quanto stabilito dal decreto alluvioni (decreto-legge n. 61 del 2023).

Il provvedimento ha stabilito la sospensione dei termini relativi a versamenti tributari e non tributari, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023.

Questa sospensione interessa coloro che, alla data del 1° maggio 2023, avevano residenza, sede legale o operativa, in uno dei comuni di cui all’allegato 1 del decreto alluvioni medesimo. Si tratta dei comuni dell’Emilia Romagna, Toscane e Marche colpiti dalle inondazioni verificatisi nei primi giorni del mese di maggio di quest’anno.

Tali soggetti potranno fare i versamenti, entro il 20 novembre 2023 senza subire sanzioni e interessi.

Riassumendo…

  • gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme ricadenti nel periodo 1º al 20 agosto di ogni anno, possono effettuarsi entro il giorno 20 dello stesso mese di agosto, senza alcuna maggiorazione (c.d. pausa estiva del fisco)
  • quest’anno il 20 agosto 2023 è domenica. Quindi, significa che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme ricadenti nel periodo 1º agosto 2023 – 20 agosto 2023 possono effettuarsi entro il giorno 21 dello stesso mese di agosto, senza alcuna maggiorazione
  • per coloro che alla data del 1° maggio 2023, avevano residenza, sede legale o operativa, in uno dei comuni di cui al decreto 1 del decreto alluvioni, sono sospesi i termini per i versamenti ricadenti nel periodo 1° maggio 2023 – 31 agosto 2023. A loro è data possibilità di versare entro il 20 novembre 2023 senza sanzioni e interessi.