Cerchiamo di rispondere a 2 quesiti di lettori che si sono visti respingere la domanda di Ape sociale per la morte dell’assisistito per il quale avevano fatto domanda. Quando è possibile presentare un ricorso in base alla circolare numero 100/2017 dell’Inps? Il possesso dei requisiti quando deve esserci al momento della presentazione della domanda o al momento dell’accettazione della stessa? Cerchiamo di capire cosa riporta la circolare in questione e cosa prevede la normativa di riferimento.

  1. Gentile redazione le volevo esporre la mia situazione. Ho presentato regolare domanda Ape Social tramite Caf  in data 16/11/2017 prestando assistenza a mia madre con invalidità 100/100 convivente con me dal 2013. Sono nata il 16/09/1954, ho all’attivo 40 anni di servizio e sono un’insegnante di scuola media. Purtroppo la mia domanda è stata respinta  perché mia mamma è deceduta dopo un mese esattamente il 16/12/2017. Le chiedo è possibile fare ricorso in base alla circolare dell’INPS N° 100 dell’INPS. La ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione.
  2. Gent.ma Redazione, anche in riferimento alle risposte già pubblicate, le espongo la mia situazione:
    -dipendente in servizio di P.A.;
    •presentato domanda verifica requisiti in data 22.06.2017 per assistenza madre;
    •presentata domanda anticipo pensionistico ape social in data 11.07.2017;
    •Reiezione verifica possesso requisiti in data 21.09.2017;
    •Riesame e certificazione positiva possesso requisiti;
    •Riconoscimento accesso ape social in data 15.10.2017  CON ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA e decorrenza utile 01.08.2017;
    • Riconoscimento accesso ape social in data 20.10.2017 CON ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA e decorrenza utile 01.08.2017;
    • decesso madre assistita, avvenuto in data 10.09.2017;
    nessun altra comunicazione formale dell’inps;
    •allo sportello mi dicono che l’ape social NON mi spetta più per mancanza requisiti al momento del beneficio????? (Quando???);
    •A mio avviso, e anche secondo logica, l’INPS non può disconoscere le proprie istruttorie, né i provvedimenti adottati….. La circolare 100 non prevede ulteriori istruttorie né revoche/decadenze per decesso dell’assistito.
    Secondo Lei che devo fare? Attendo sue notizie, La saluto cordialmente.

 

In base alla circolare numero 100 del 2017 dell’Inps è chiaramente specificato nell’articolo 2 del decreto (Soggetti beneficiari- Requisiti e condizioni) che possono “beneficiare dell’APE sociale i residenti in Italia iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.

335 che, alla data di accesso al trattamento, siano in possesso dei seguenti requisiti”.

I requisiti elencati sono quelli che ormai tutti conosciamo, disoccupazione, invalidità, assistenza a familiare con handicap grave, appartenere alle categorie di lavoratori usuranti o gravosi.

I requisiti, quindi, devono essere posseduti al momento dell’accesso al trattamento e non al momento della presentazione della domanda.

Rispondiamo nello specifico ai nostri lettori:

1)Non è possibile fare ricorso poiché la domanda è stata respinta in seguito al decesso della mamma che doveva essere in vita al momento dell’accesso all’Ape sociale.

2)Allo stesso modo non è possibile fare ricorso: nel suo caso il respingimento della domanda in prima istanza è avvenuto dopo il decesso di sua madre. Il riesame, avvenuto in un secondo momento, che le riconosce l’accesso all’Ape sociale, non tiene conto della mancanza del requisito che, in ogni caso, deve essere presente al momento dell’accesso al trattamento, cosa, nel suo caso, che non ancora avvenuta poiché non ha ancora ricevuto nessun pagamento dell’Ape sociale.

Per dubbi e domande contattami: [email protected]

Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienza per la risposta, risponderemo a tutti.