Pensione anticipata operaio settore metalmeccanico, il quesito di un nostro lettore:
Sono un operaio nel settore metalmeccanico licenziato nel dicembre 2016 con 39 anni di contributi ora mi trovo in mobilità nel prossimo ottobre 2018 arrivo a 41 anni di contributi e 61anni di età posso andare in pensione, gradito di una risposta grazie.
Gli operai del settore metalmeccanico non rientrano nella categoria di lavoro usurante e gravoso, per maggiori chiarimenti, consigliamo di leggere l’articolo: Pensione anticipata operaio metalmeccanico, lavoro usurante o gravoso?
Analizziamo i requisiti di accesso all’APE Sociale, la rendita integrativa RITA e la pensione anticipata, per dare un’ ampia veduta di tutte le possibili alternative.
Pensione anticipata Ape Sociale: i beneficiari
Possono accedere alla pensione anticipata Quota 41, i lavoratori dipendenti ed autonomi, iscritti all’AGO, che abbiano maturato almeno un anno di contributi, nello specifico corrispondente a 12 mesi e 52 settimane lavorative. L’anno di lavoro deve risultare svolto prima del compimento del 19° anno di età, inoltre bisogna trovarsi nelle seguenti categorie di tutele:
- Dipendenti che hanno perso il lavoro involontariamente, e che da tre mesi non percepiscono la NASPI;
- Lavoratori dipendenti e anche lavoratori autonomi, che da circa 6 mesi assistono il familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3 (Caregiver)
- Lavoratori con una disabilità accertata superiore o uguale al 74%;
- Dipendenti che svolgono un lavoro usurante
- Dipendenti che svolgono un lavoro gravoso almeno da 6 mesi
Pensione lavoro precoce quando va fatta la domanda?
La domanda può essere presentata dal 1° marzo di ciascun anno. Alcuni requisiti possono essere valutati in via prospettica, e sono:
- 41 anni di contributi;
- i 3 mesi di inoccupazione successivi al percepimento della Naspi;
- per i lavoratori usuranti almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro prestato, oppure metà della via lavorativa nella mansione usurante;
- per i lavoratori che svolgono una mansione gravosa, i 6 anni di lavoro prestato in via continuativa.
Pensione anticipata APe Sociale e mobilità
Il nostro lettore si trova nella prima categoria, soggetto disoccupato e percettore di mobilità.
Necessario anche che la fruizione di tali ammortizzatori sociali, sia cessata da almeno 3 mesi prima di presentare istanza.
Quindi viene confermato che se un soggetto non aveva i requisiti per accedere agli ammortizzatori sociali, non potrà ottenere alla pensione anticipata lavoratori precoci e Ape Sociale.
Inoltre, precisa che anche chi per motivi vari non ha fruito della NASPI, tra i quali la mancata presentazione della domanda, o la sua presentazione fuori termine, non dà diritto alle due misure pensionistiche.
Non ha possibilità di accedere alla pensione anticipata APE Sociale e Quota 41, anche chi ha sfruttato la NASPI in un’unica soluzione per l’apertura di una attività in proprio.
Pensione anticipata APe Sociale: requisiti
L’APE sociale è una prestazione assistenziale erogata dall’INPS ai lavoratori che hanno raggiunto almeno 63 anni di età e che non siano titolari di pensione diretta in Italia o all’estero.
La prestazione viene corrisposta fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata. L’importo dell’assegno pensionistico non può superare 1.500 euro, inoltre, non va né rivalutato né integrato al minimo.
Requisiti
I requisiti richiesti per poter accedere all’APE Sociale sono:
- almeno 63 anni di età;
- maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia entro i 3 anni e 7 mesi successivi all’inizio dell’Ape.
Inoltre è necessario rientrare in una di queste 4 categorie di tutela:
- lavoratori disoccupati senza ammortizzatori sociali che hanno maturato almeno 30 anni di contributi;
- lavoratori disabili con una percentuale di invalidità del 74% e con almeno 30 anni di contributi;
- lavoratori con almeno 30 anni di contributi che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con disabilità (Caregiver);
APE Volontaria: requisiti
L’Ape volontaria è un’opzione irreversibile, a differenza dell’Ape sociale, non ci sono preferenze per disoccupati o invalidi.
L’APE volontaria si rivolge a tutte le categorie di lavoratori e lavoratrici con età anagrafica pari o superiore ai 63 anni e che maturano entro 3 anni e 7 mesi il diritto a una pensione di vecchiaia d’importo, certificato dall’INPS, non inferiore a un certo limite.
Per accedere al prestito è necessario, al momento della richiesta:
- avere un’età anagrafica di 63 anni di età ed essere in possesso di almeno 20 anni di contributi;
- maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi;
- avere un importo della futura pensione mensile, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’AGO;
- non percepire assegno di invalidità o pensione diretta.
Una valida alternativa la pensione RITA
Un’ altra alternativa interessante è la Rendita integrativa RITA, inserita con la manovra 2018, la rendita integrativa temporanea anticipata diventa accessibile quando mancano cinque anni alla pensione, non viene più previsto il requisito anagrafico dei 63 anni, resta invariato il requisito contributivo di 20 anni di contribuzione versata.
L’accesso alla Rita è subordinato all’accumulo da parte del lavoratore in fondi di previdenza complementare (anche del TFR).
Inoltre, si riconosce la possibilità di percepire la rendita anticipata anche ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.
Per maggiori informazioni consiglio di leggere l’articolo: Pensione anticipata RITA con 62 anni e 20 anni di contributi, è possibile
Conclusioni
Le consiglio di rivolgersi ad un patronato e far controllare la sua posizione contributiva, con loro verificare tutte le possibili alternative.
Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]
Fonte e riferimenti normativi
Sito INPS
Circolare INPS n. 2884
Legge di Bilancio 2018