Congedo di maternità e accredito dei contributi figurativi, per l’Inps non è automatico. O almeno, non lo è in alcuni casi per i quali si rende ancora necessario procedere a domanda dell’interessata per riscattarli prima di andare in pensione. Pena la perdita di 5 mesi di contribuzione utili per il calcolo dell’assegno.

La legge riconosce alle lavoratrici dipendenti il diritto all’accredito figurativo per il periodo di congedo obbligatorio per maternità corrispondente a 5 mesi. Tale accredito avviene in via automatica al momento dell’astensione obbligatoria dal lavoro e l’Inps riconosce la contribuzione figurativa valida sia per la misura che per il diritto alla pensione.

Questo ora, ma per il periodo precedente il 1994 non era così.

Contributi figurativi congedo di maternità

Può quindi capitare che la lavoratrice che sta per andare in pensione, pur avendo diritto ai 5 mesi di contribuzione figurativa per ogni periodo di congedo di maternità, non si ritrovi la copertura contributiva sull’estratto conto Inps. E’ bene quindi verificare attentamente prima di presentare domanda di pensione perché dopo non sarà più possibile recuperare i contributi previsti. L’accredito di tale periodo è completamente gratuito per le persone interessate e la legge consente la valorizzazione del congedo obbligatorio non solo per i congedi fruiti in costanza di rapporto di lavoro ma quelli intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro previa domanda specifica dell’interessata.

Cosa dice la legge

A riguardo va detto che la lavoratrice dovrà verificare se il periodo di congedo ricade prima o dopo il 1994. La legge prevede infatti l’accredito figurativo automatico solo per gli eventi successivi al 1 gennaio 1994 purché la lavoratrice possa far valere almeno cinque anni di anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro. Successivamente il legislatore con dlgs numero 151 del 2001 ha esteso tale diritto anche agli eventi antecedenti il 1994. Disposizione che è poi stata nuovamente superata dalla legge finanziaria per il 2008 che ha riportato indietro l’interpretazione normativa riconoscendo tale diritto solo a domanda dell’interessata.

In particolare, la facoltà di riscatto e accredito gratuito dei periodi di maternità spetta a coloro che alla data del 27 Aprile 2001 (data di entrata in vigore del decreto legislativo) risultino iscritti in servizio, ossia siano soggetti non pensionati, sempre che la richiedente possa far valere almeno 5 anni di contribuzione obbligatoria.

La domanda di riscatto

E’ quindi importante che prima della domanda di pensionamento, l’interessata verifichi attentamente se la contribuzione per astensione obbligatoria di maternità è stata accreditata nell’estratto conto Inps. Qualora mancasse, è bene che si rivolga all’ Inps o a un ente di patronato che la assisterà gratuitamente per il riconoscimento del periodo di astensione dal lavoro sempre che abbia 5 anni di contribuzione accreditata al momento della domanda. In proposito, la Corte dei Conti ha precisato che il requisito della costanza di servizio deve essere valutato al momento della presentazione della domanda di accredito figurativo (e non alla data del 27 Aprile 2001, come indicato dal Dlgs n. 151). La precisazione è importante, vale ad avvisare tutte le lavoratrici a fare domanda di accredito figurativo di maternità (fuori del rapporto di lavoro) prima della cessazione definitiva dal servizio. I contributi figurativi accreditati per periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro sono utili per determinare il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche determinate con il sistema di calcolo retributivo e misto.