Per dipendenti della pubblica amministrazione la pensione obbligatoria scatta al raggiungimento dei 65 anni di età. Per i militari e il personale appartenente al comparto difesa e sicurezza anche prima.

L’età ordinamentale scatta a 60 anni per la generalità dei militari e forse di polizia. Ma può salire fino a 65 anni in base al grado ricoperto al momento del collocamento a riposo. Raggiunti questi limiti di età, scatta la risoluzione del rapporto di servizio e la pensione obbligatoria.

La pensione obbligatoria per gli statali

La normativa attuale prevede che i lavoratori del pubblico impiego non possano lavorare oltre il 65 esimo anno di età.

Per cui scatta il collocamento a riposo d’ufficio e, da quel momento, anche la pensione obbligatoria, calcolata in base ai requisiti contributivi maturati. Una norma che si pone in contrasto con le regole Fornero che prevedono solo due possibilità di uscita:

  • la pensione di vecchiaia a 67 anni;
  • la pensione anticipata dopo 41-42 anni e 10 mesi di contributi.

Per legge, quindi, le pubbliche amministrazioni devono risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro al raggiungimento dei 65 anni. La pensione obbligatoria scatterà anche nel caso il dipendente abbia la possibilità di accedere a forme di pensionamento anticipato (Quota 100, Quota 102, ecc.).

Il collocamento a riposo nella PA

E se un lavoratore non raggiunge i requisiti minimi contributivi per andare in pensione? Ricordiamo che per avere diritto alla pensione di vecchiaia servono almeno 20 anni di contributi. Al di sotto di tale non scatta il diritto.

Ebbene in questo caso è facoltà dell’amministrazione trattenere in servizio il lavoratore oltre i 65 anni per consentirgli di maturare i requisiti minimi contributivi necessari. Con la circolare della Funzione Pubblica n. 2 del 2015 sono state precisate e le modalità per trattenere in servizio il personale oltre i limiti per la pensione obbligatoria.

Nello specifico, il rapporto di lavoro può proseguire sino all’età per la vecchiaia, ovvero sino a 67 anni.

Oltre tale data il rapporto di lavoro non può protrarsi ad eccezione del caso in cui il lavoratore non abbia maturato i 20 anni di contributi (cioè il requisito contributivo necessario per l’accesso alla pensione di vecchiaia).

In tale caso e in via eccezionale l’amministrazione può consentire la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro fino a 71 anni. Ma solo se tale prolungamento consente al lavoratore di perfezionare il requisito contributivo dei 20 anni di contribuzione minima richiesta. Si tratta però di casi rari.

Per i magistrati, professori universitari, avvocati e procuratori dello Stato l’età ordinamentale è fissata a 70 anni.