Ferie e permessi non goduti si possono fruire nel periodo di preavviso di licenziamento per pensionamento? Cosa prevede la normativa? Queste sono le domande che mi vengono chieste dai lettori che si apprestano a fare domanda della Pensione Quota 100. A tal proposito ho scelto un quesito di un lettore che ci chiede: Pubblica amministrazione con quota 100 le ferie si possono concordare nel periodo di preavviso? Per quanto attiene il congedo straordinario “malattia” si può fruire senza spostare il termine? Si parla di finestra semestrale per l’INPS e preavviso pari a gg. 60 per la P. A. Chiedo un suo parere su quanto sopra esposto. Nel ringraziarla anticipatamente per la disponibilità. Porgo cordiali saluti.

Analizziamo cosa prevede la normativa in questi casi e quando è possibile la monetizzazione.

Pensione e periodo di preavviso, fruizione di ferie e malattia

Durante il periodo di preavviso si possono godere ferie, permessi ex festività aggiuntive, Rol (riduzione orario lavorativo). La fruizione interrompe il periodo di preavviso, quindi, se si gode ad esempio di due giorni di ferie, bisogna spostare in avanti il periodo di fine rapporto.

La normativa sulle ferie e il periodo di preavviso è disciplinata dall’art. 39 al comma 6 del CCNL 6 luglio 1995, nel quale le ferie non possono essere fruite dal dipendente durante il periodo di preavviso. Questa trattasi di una regola generale, che dispone che il lavoratore ha diritto alla maturazione delle ferie anche nel periodo di preavviso. Nello specifico, le ferie maturate e non godute dovranno essere monetizzate. Anche qui, conviene chiarire alcuni punti.

L’art. 18 del CCNL del 6 luglio 1995, chiarisce che la monetizzazione delle ferie può essere effettuata solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, ed esclusivamente solo per le ferie non godute per causa di ragioni di servizio. In questo caso bisogna che le ferie non godute debbano risultare da una documentazione comprovante la richiesta del dipendente della fruizione delle ferie e il diniego da parte del datore di lavoro per ragioni di sevizio, il documento deve avere data certa.

Anche in altri casi è possibile la monetizzazione delle ferie, sempre all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, determinato dal licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia, e quindi il mancato godimento delle ferie non è imputabile alla volontà del dipendente.

Riepilogando, sia la malattia che le ferie, anche se concordate durante il preavviso di licenziamento per pensionamento, ne allungano i tempi.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]
“Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienza per la risposta, risponderemo a tutti.
Non si forniscono risposte in privato.”