Le pensioni dei militari e delle forze di polizia è notoriamente maggiore di quella dei civili. Tutto scaturisce dall’applicazione dell’aliquota di computo al 44% sulla retribuzione.
Si tratta di una percentuale che per legge viene applicata al montante contributivo annuo da rivalutare nel sistema contributivo per tutti i militari che vanno in pensione ed è un parametro indispensabile per tradurre in pensione l’imponibile annuo percepito dal lavoratore.
Aliquota di computo più bassa
Recentemente, però, da qualche anno, carabinieri, poliziotti, militari e vigili del fuoco si sono visti liquidare dall’Inps una pensione più bassa rispetto a quanto spettante di diritto.
La Corte dei Conti
A livello giudiziario e a seguito degli innumerevoli ricorsi che vengono presentati, la Corte dei Conti ha sempre disposto il riconoscimento dell’aliquota del 44% per il personale militare a prescindere dal numero degli anni di servizio maturati prima del 31 dicembre 1995. Questo perché tutti i militari debbono ricevere lo stesso trattamento pensionistico indipendentemente dagli anni di contributi versati prima del 1996, altrimenti si viene a determinare una disparità di trattamento. In questi casi la magistratura contabile ha sempre riconosciuto il trattamento più favorevole al pensionato rispetto al calcolo effettuato dall’Inps. Sentenze che sono state anche confermate in secondo grado di giudizio dalla Corte dei Conti a Roma.
Chi può fare ricorso
In mancanza di una disposizione di legge specifica che chiarisca definitivamente la problematica, ai militari in pensione che hanno maturato nel sistema retributivo un’anzianità di servizio anche inferiore ai 18 anni previsti per il calcolo della pensione con il sistema retributivo e che quindi saranno liquidati col sistema misto, non resta che fare ricorso. Si tratta in pratica di tutti coloro che si sono arruolati tra il 1981 e il 1995, appena pensionati o prossimi al pensionamento. Per costoro sarà necessario, dapprima inviare una diffida all’Inps intimando il ricalcolo della pensione e, in caso di rigetto o assenza di risposta trascorsi infruttuosamente quattro mesi, presentare ricorso alla Corte dei Conti competente territorialmente. Quello che si otterrà, sarà un ricalcolo della pensione e la corresponsione degli arretrati fino a 5 anni.
Cos’è l’aliquota di computo
L’aliquota di computo è stabilita per legge per ciascun fondo previdenziale. Dal 1° gennaio 1996, cioè da quando è stato introdotto il sistema contributivo, la misura dell’aliquota di computo per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria è stata fissata al 33%. Ciò significa che una retribuzione di 32 mila euro annui produce l’accreditamento di 10.250 euro di contributi da rivalutare annualmente sulla base del tasso di capitalizzazione. Per i lavoratori autonomi l’aliquota è del 24%, mentre per i militari si applica ancora quella al 44%, così come riconosciuto dalla Corte dei Conti.
Vedi anche: Pensioni, quando il militare infortunato causa servizio non è vittima del dovere