Permessi legge 104, i quesiti dei nostri lettori:

1) Carissima Sig Tortora le chiedevo: sono un dipendente pubblico affetto da patologia invalidante a cui è stata riconosciuta la legge 104 art 3 comma 3ed usufruisco dei tre giorni mensili di permesso per la legge su citata,avendo mia moglie a carico fiscalmente e convivente anche lei disabile,però a 100% con indennità di accompagno già riconosciuta con verbale definitivo e  con legge 104 art 3 comma 3 con verbale definitivo senza revisione posso usufruire anche per lei dei tre giorni di permesso mensili sommandoli ai miei già concessi.grazie in anticipo per una sua cortese ed esaustiva risposta. Cordiali saluti.

Si lei può chiedere il cumulo dei permessi legge 104, la normativa prevede che il lavoratore con disabilità grave che già beneficia dei permessi di cui al comma 6, art.

33, legge n. 104/1992 può fruire anche di permessi per assistere altri familiari in situazione di disabilità grave, senza necessità di acquisire alcun parere medico legale (circ. n. 53/2008, p. 6).

La circolare INPS n. 53/2008 al punto 6 recita: “Si ritiene che il lavoratore con disabilità grave, che già beneficia dei permessi ex lege 104/92 per se stesso, possa anche cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare con handicap grave, senza che debba essere acquisito alcun parere medico legale sulla capacità del lavoratore di soddisfare le necessità assistenziali del familiare anch’esso in condizioni di disabilità grave”.

Inoltre la circolare INPS 37 del 18 febbraio 1999 (punto 1 A), precisa che il lavoratore potrà fruire dei giorni di permesso Legge 104/92 per assistere il familiare con grave disabilità che già fruisce dei permessi Legge 104/92 per se stesso. Nella circolare vengono individuate due condizioni:

  • che il lavoratore con grave disabilità abbia una effettiva necessità di essere assistito. Tale necessità deve essere valutata dal medico competente;
  • che nel nucleo familiare non sia presente un altro familiare non lavoratore in condizione di prestare assistenza.

Permessi legge 104: si possono dividere fra due persone?

2) Buongiorno, volevo chiedere se a usufruire della legge 104 possono essere due persone (fratelli) dividendosi i giorni di permesso.

Non è possibile riconoscere a più lavoratori il diritto di assistere la stessa persona con handicap grave.

La normativa vigente, stabilisce che in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il soggetto che intendesse fare richiesta dei permessi per prestare assistenza, potrà farla indipendentemente dalla presenza di altri soggetti, nel nucleo familiare, legittimati a prestare assistenza. Non è necessario acquisire alcuna dichiarazione di rinuncia da parte di eventuali altri familiari aventi diritto.
Come chiarito dall’art. 24 della legge 183/2010, il diritto ad assistere il familiare con grave disabilità, non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente.

Permessi legge 104 e contributi figurativi

3) Buongiorno,siccome io sono in possesso della legge 104 da 8 per l’assistenza di mia madre riconosciuta invalida al 100% e lavoro come dipendente presso un’azienda, a volte mi occorre usufrire di qualche giorno di permesso, non oltre 3gg al mese. Vorrei sapere se durante questi giorni di permesso regolarmente retribuiti dall’INPS attraverso il mio datore di lavoro, se mi vengono versati regolarmente i contributi sociali per la pensione come se fossi al lavoro… Attendo vostra risposta. GRAZIE.

Le assenze dal lavoro per i permessi fruiti ai sensi della legge 104 e il congedo straordinario biennale per assistere familiare portatori di handicap non fanno perdere la retribuzione e prevedono il riconoscimento della copertura pensionistica gratuita.

Chi fruisce di tali permessi, quindi, può farlo in tutta tranquillità con la consapevolezza di aver diritto in ogni caso alla busta paga normale e alla contribuzione figurativa per tali periodi.

Permessi e dimora temporanea

4) Buonasera, mia madre invalida vive in un appartamento dell’ater con mio fratello che spesso è fuori per lavoro. Io usufruisco dei 3 giorni di permesso 104 e abito a 40 km di distanza in un appartamento di mia proprietà con mio marito e due figlie. Vorrei sapere se posso portarla da me, nei periodi in cui è sola, facendo un cambio di domicilio momentaneo. Vorrei sapere se potrei eventualmente chiedere per quei periodi, il congedo straordinario e cosa comporta per lei allontanarsi ai fini del diritto alla casa. Rischierebbe di perderlo? Cosa eventualmente dovrei fare sia per evitare questo che per chiedere tale congedo? La ringrazio infinitamente e in attesa di una Sua risposta cordialmente Le porgo i miei saluti.

Si lei lo può fare, per maggiori informazioni sulla dimora temporanea e l’imposizione fiscale, l’argomento è stato trattato ampliamente in quest’articolo: Permessi legge 104, vi è l’obbligo di residenza o basta il domicilio? 

Le ricordo che il congedo straordinario ha una diversa normativa rispetto i permessi legge 104 per chi assiste un familiare con handicap grave, nel congedo vige il diritto di priorità tra gli aventi diritto.

Permessi legge 104 è possibile per sé e per chi assiste

5) Gent.ma Dottoressa, le sottopongo un quesito riguardante la legge 104/92:

mio marito è titolare della legge 104/92 – comma 3. Lui è medico e continua a lavorare in ospedale. La mattina io lo accompagno al lavoro in auto e dopo lo vado a riprendere alla fine del turno di servizio, non essendo lui del tutto autonomo. Io sono insegnante di scuola media ed usufruisco dei tre giorni al mese per assistere mio marito (legge 104; art.3 – comma 3).

Le pongo la mia domanda: può mio marito, titolare della legge 104/92 art.3 – comma 3, usufruire anche lui dei tre giorni al mese di permesso? Ovvero, tre giorni lui e tre giorni io come assistenza per un totale di sei giorni al mese? Grazie.

Non è possibile, i permessi legge 104 vengono concessi per consentire al lavoratore con handicap in condizione di gravità di prendersi cura di se stesso e, pertanto, non sono da confondersi con i permessi rivolti alla cura di familiari con handicap.

Il lavoratore ha diritto di assentarsi dal lavoro per 3 giorni al mese o, in alternativa, per 2 ore al giorno tutti i giorni. Se l’attività lavorativa giornaliera è inferiore alle 6 ore, il permesso orario giornaliero si riduce ad 1 ora.

Permessi e ricovero in struttura

6) Buongiorno, dal ottobre 2017 ho ricevuto la 104 per mia mamma, che è disabile al 100% e in più ho chiesto l’esonero da notti e servizio di reperibilità sul lavoro, ora sembra che mia mamma riceva un posto fisso in casa di riposo. Come devo comportarmi? devo avvisare l’INPS e datore di lavoro che non usufrisco più dei permessi o basta che non chiedo più i 3 giorni al mese? C’è possibilità di mantenere in qualche modo le agevolazioni? Ciò è i 3 giorni di permesso e l’esonero notti? Cordiali saluti

In riferimento al ricovero in struttura la normativa prevede delle eccezioni al riguardo, le consiglio di leggere quest’articolo: Permessi legge 104 e ricovero in struttura privata, si possono chiedere?

La normativa prevede che nel caso in cui cambiano le condizioni, resta fermo  l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Inps e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda.

Permessi legge 104 e lavoro notturno

7) Salve, la contatto per chiedere un’ informazione in merito la legge 104/92. Un anno fa mia mamma si è ammalata di tumore, ho fatto richiesta dei permessi che la legge offre per accompagnarla alle varie terapie che sta seguendo. Io lavoro con un contratto di lavoro a tempo indeterminato del jobB in una fabbrica di settore gomma plastica che lavora a turni compresa la notte . Ultimamente tra i turni e seguire mia mamma non riesco più a tenere i ritmi ….volevo chiederle se avendo quella legge riuscivo almeno per un periodo ad evitare di fare la notte. Scusi il disturbo.

Lei può chiedere l’esonero dei turni notturno, in base all’art. 53 sul lavoro notturno (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b), che stabilisce:

1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.

3. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]

“Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienza per la risposta, risponderemo a tutti”