Permessi legge 104 e lavoro notturno, il quesito di un nostro lettore:

Buongiorno, convivo con il mio compagno disabile in carrozzina, siamo una coppia di fatto, presso la mia abitazione di proprietà  Io lavoro presso un entre privato mentre lui in quello pubblico ed entrambi siamo full-time. Il mio compagno é disabile in carrozzina, quindi disabile al 100%. Sia io che il mio compagno abbiamo la legge 104. Volevo chiedere quali erano miei diritti rispetto al lavoro e in particolare come fare per non svolgere il turno notturno per poter assistere il mio compagno durante la notte.

 Grazie.

Esaminiamo quando è possibile non effettuare i turni di notte quando si assiste un disabile con la legge 104 e il diritto delle coppie di fatto.

Permessi legge 104 lavoro notturno e reperibilità

La normativa non prevede agevolazioni per l’orario di lavoro della persona con invalidità accertata, oppure l’esonero di particolari forme: da lavoro a turni, lavoro notturno, fasce di reperibilità.

Il D.L. 66/2003 all’art. 15 prevede il trasferimento al lavoro diurno quando ci sono stati di salute che non permettono di effettuare l’attività lavorativa notturno, in questo caso il lavoratore sarà impiegato in un lavoro diurno con mansioni equivalenti, se esistenti nell’attività aziendale.

Il Ministero del lavoro, con la Risoluzione n. 4 del 6 febbraio 2009 fornisce alcune precisazioni concludendo che “solo il soggetto che risulti già godere dei benefici della L. n. 104/1992 – o possederne i requisiti per goderne – secondo gli attuali criteri normativi e giurisprudenziali richiamati potrà richiedere l’esonero dalla prestazione dal lavoro notturno”.

Permessi legge 104: gli aventi diritto

I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:

  • ai lavoratori disabili in situazione di gravità;
  • ai genitori che hanno figli disabili che si trovano in una situazione di handicap grave (legge 104 art. 3 comma 3), rientrano anche i figli adottivi o affidatari;
  • il coniuge, il convivente di fatto e le unioni civili. Nella scala della parentela rientrano i parenti o affini di secondo grado che si trovano in situazione di handicap grave. La normativa ha esteso il diritto anche ai familiari di terzo grado soltanto quando gli aventi diritto abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o mancanti.

Con l’espressione “mancante”, si intende che la persona avente diritto è assente naturalmente o giuridicamente (ad esempio il divorzio).

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Fonte e riferimenti normativi

SuperAbile INAIL (Alessandra Torregiani)

Legge 104/1992

art. 15 del Decreto Legislativo n. 66/2003