Coprire il terrazzo con vetrate scorrevoli senza permessi è un abuso edilizio?

Servono permessi vetrate scorrevoli per chiudere il balcone di casa? Quali sono le differenza rispetto alle verande fisse?
2 anni fa
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permessi vetrate scorrevoli

Sono sempre più i proprietari di casa, soprattutto quelli che abitano in condominio e coloro che hanno balconi esposti alle intemperie, a realizzare sul balcone stesso una veranda a vetri. Alcuni la preferiscono amovibile, quindi, con porte e finestre scorrevoli. Altri la preferiscono fissa.

A questo proposito, qualcuno, ci chiede se occorrono permessi per vetrate scorrevoli, visto che per quelle fisse è necessario chiedere al comune il permesso a costruire.

Per quelle fisse, infatti, la legge e la giurisprudenza, considerano la veranda come una “nuova costruzione” che amplia la parte vivibile della casa.

Quindi, per chi intende realizzarla deve chiedere il permesso al comune. Una veranda fissa può equivalere ad un vano in più dell’abitazione. E se non c’è permesso a costruire si configura un abuso edilizio.

I lavori in edilizia libera

Per quanto riguarda i permessi per vetrate scorrevoli, invece, le cose sono diverse e sono diverse grazie anche all’ultimo interventi legislativo fatto con il decreto Aiuti bis. Con una disposizione ad hoc inserita in questo decreto (art. 33 quater), il legislatore ha ampliato la categoria di lavori che possono essere fatti in edilizia libera.

I lavori in edilizia libera, in pratica, sono quegli interventi edilizi che possono essere fatti senza dover presentare al comune nessun titolo abilitativo. Quindi, senza dover presentare CILA, CILAS, Permesso a costruire, ecc.

Sono lavori in edilizia libera, ad esempio, quelli indicati nel DPR 380 del 2001 e successive modificazioni, quali:

  • interventi di manutenzione ordinaria (si pensi alla tinteggiatura della facciata)
  • l’installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali
  • le opere di rifacimento dei servizi igienici
  • messa a norma degli impianti (elettrico, gas, ecc.)
  • sostituzione degli infissi
  • ecc.

Fare lavori in edilizia libera implica in ogni caso che siano rispettate tutte la altre norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di tutela dal rischio idrogeologico.

Permessi vetrate scorrevoli, cosa dice oggi la legge

L’art. 33 quater del decreto Aiuti bis ha sancito che rientrano nei lavori in edilizia libera anche i lavori diretti a realizzare vetrate panoramiche amovibili. Dunque, non serve nessun permesso per vetrate scorrevoli.

Allo stesso tempo però sono stabiliti i requisiti che la vetrata deve rispettare per essere considerata come un lavoro in edilizia libera. In particolare, la struttura deve essere diretta ad assolvere funzioni temporanee di:

  • protezione dagli agenti atmosferici
  • miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche
  • riduzione delle dispersioni termiche
  • parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio.

Inoltre, deve:

  • favorire una naturale circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni della casa;
  • avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente
  • non modificare le linee architettoniche esistenti.

I bonus veranda

Le spese sostenute per la realizzazione di una vetrata sono ammesse a bonus edilizi. Indipendentemente da se si necessita di permesso vetrate scorrevoli o meno, è possibile, ad esempio, godere del bonus ristrutturazione 50%.

Laddovei c’è il risparmio energetico, in alternativa al bonus ristrutturazione si può avere l’ecobonus ordinario. In questo caso però è necessario che l’impresa/fornitore certifichi questo risparmio energetico che ne deriva per l’ambiente a seguito dell’installazione delle vetrate.

Se poi dall’installazione delle vetrate deriva il risparmio energetico e contestualmente a questi lavori sono fatti anche interventi “trainanti” ammessi al superbonus (ad esempio il cappotto termico) allora anche le spese per l’installazione vetrate sono ammesse al superbonus.

In tutti i casi, ai fini del bonus edilizio che si vuole, è necessario che le spese risultino pagate con bonifico parlante.

Ossia quello da cui risultano: la causa di versamento, i dati fiscali di chi fa e di chi riceve il bonifico stesso.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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