La cessione del superbonus 110% può essere effettuata anche dai piccoli condomini. Il riferimento è ai condomini minimi che non hanno obbligo di nominare un amministratore. Attenzione, la comunicazione della cessione all’Agenzia delle entrate deve essere effettuata entro termini precisi.

L’opzione per la cessione del superbonus 110%

Così come avviene per gli altri bonus casa, ecobonus,  bonus ristrutturazione, ecc, anche per il superbonus è possibile, al posto della detrazione, optare:

  • per un contributo, sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

L’opzione riguarda solo le spese 2020 e 2021.

Anche il 2022 per il superbonus 110%. L’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito,  deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Per le spese effettuate nel 2020 il termine è stato prorogato al 15 aprile 2021.

Chi  comunica la cessione nei piccoli condomini?

La cessione del superbonus 110% deve essere comunicata sulla base delle indicazioni di cui al provvedimento, Agenzia delle entrate,  dell’8 agosto scorso, Prot. n. 283847/2020.

Con riferimento agli interventi che danno diritto al superbonus 110%, la Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate:

  • dal soggetto che rilascia il visto di conformità (esclusivamente da tale soggetto se la cessione riguarda le rate residue);
  • dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, ad esempio il commercialista.

Per i piccoli condomini ossia i condomini minimi per i quali la legge non dispone obbligo di nomina dell’amministratore del condominio, la Comunicazione può essere inviata anche da uno solo dei condòmini a tal fine incaricato.

Anche in tale caso, la comunicazione deve essere effettuata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolate.

La comunicazione può essere inoltrata tramite la propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. A tal fine, dal 1° ottobre 2021, è necessario dotarsi di credenziali SPID, Carta Nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica. Considerata la rottamazione di pin e password dell’Agenzia.