Arriva la proroga del termine per annullare il 730 precompilato fai da te; infatti con un avviso pubblicato ieri l’Agenzia delle entrate ha informato i contribuenti che la scadenza del 20 giugno è stata rimandata al 24 giugno. Dunque ci sarà tempo fino a lunedì per annullare il 730 già inviato.

Si tratta di una proroga attesa e anche dovuta posto che in molti aveva segnalato ritardi nel recapito da parte dell’Agenzia delle entrate della ricevuta di consegna post invio; infatti per procedere con l’annullamento del 730 precompilato già inviato è necessario che lo stato della ricevuta dell’invio risulta “Elaborato”.

In caso contrario non è possibile procedere con l’annullamento.

L’annullamento del 730. Serve la ricevuta di invio

Come detto, per annullare il 730 fai da te precompilato serve la ricevuta di invio con la dicitura “elaborata”.

Da qui, è importante sapere come fare per trovare la ricevuta che attesta l’invio della dichiarazione e la sua accettazione.

Ebbene, dalla home del portale del 730 precompilato è necessario accedere alla sezione “dichiarazione Inviata”. Poi, dal menù a tendina che si apre sulla sinistra dello schermo si procede selezionando la dicitura “ricevute“.

In questa sezione è possibile controllare e stampare le ricevute:

  • dell’invio della dichiarazione 730;
  • dei versamenti F24 effettuati,

E’ possibile inoltre, visualizzare lo stato delle ricevute.

A tal proposito il sistema può dare in seguenti risultati:

  • Ricevuto: il documento è stato inviato e la ricevuta è in attesa di elaborazione;
  • in elaborazione: la ricevuta è in elaborazione e non può essere ancora visualizzata;
  • elaborato: la ricevuta è stata elaborata e puoi visualizzarla;
  • Scartato: la ricevuta indica che il documento inviato è stato scartato.

Se la ricevuta non è stata mai consultata, nella colonna “Ricevuta” è presente il simbolo di una cartellina chiusa. Se è già stata consultata, invece, è presente il simbolo di una cartellina aperta.

Ricevuta 730 e ricevuta F24

La ricevute del 730 e quella dell’F24 sono facilmente riconoscibili.

Infatti, come ribadito sul portale della precompilata ” i passi da seguire” : la ricevuta relativa all’invio della dichiarazione (730/2024) è riconoscibile dalla dicitura “73024” presente nella colonna “Tipo documento”. La ricevuta ha lo stesso numero di protocollo telematico (rilasciato dall’Agenzia delle Entrate) della dichiarazione.

La ricevuta del versamento F24 invece ha lo stesso numero di protocollo telematico (rilasciato dall’Agenzia delle Entrate) del versamento.

Le ricevute del versamento F24 sono individuabili dalle diciture “F24A0” e “I24A0” presenti nella colonna “Tipo documento”:

  • la ricevuta “F24A0” è relativa all’esito del controllo formale da parte dell’Agenzia delle Entrate.
  • la ricevuta “I24A0” è relativa all’esito dell’addebito effettuato dalla banca o del consolidamento del pagamento con saldo pari a zero.

Se il contribuente ha scelto di rateizzare il pagamento, ci saranno tante ricevute quante sono le rate pagate (ad esempio “I2401”, “I2402”, “I2403”,…).

Più tempo per annullare il 730. C’è la proroga al 24 giugno (avviso Agenzia delle entrate)

Ogni anno l’annullamento del 730 precompilato può essere effettuato entro il 20 giugno. Per quest’anno però è prevista una proroga.

Infatti, nella giornata di ieri l’Agenzia delle entrate ha comunicato che:

le dichiarazioni modello 730 presentate direttamente dal contribuente via web dalla propria area riservata, possono essere annullate entro le ore 23.59 del 24 giugno 2024, senza conseguenze sulle tempistiche di rimborso.

Dunque ci sarà tempo fino a lunedì per annullare il 730 precompilato fai da te già inviato.

I rimborsi saranno effettuati alle scadenze ordinarie. In alcuni casi però i rimborsi 730 sono bloccati.

Riassumendo.

  • Il contribuente può annullare il 730 precompilato fai da te già inviato;
  • l’annullamento potrà essere effettuato entro il 24 giugno;
  • dopo tale data sarà obbligatorio ricorrere al 730 integrativo o al modello Redditi;
  • bisogna per forza ricorrere al modello Redditi se la correzione comporta un minor credito Irpef o un maggior debito.