La diffusione delle macchine elettriche o full hybrid va a ritmi più sostenuti rispetto all’installazione delle colonnine di ricarica elettriche a libero accesso ossia pubbliche. Tant’è che diversi sono i test eseguiti su strada che dimostrano come a oggi l’Italia non si è ancora dotata di un numero adeguato di infrastrutture di ricarica tali da permettere di eguagliare i tempi di percorrenza dei veicoli termici.

La situazione sta migliorando almeno in ambito locale, soprattutto grazie ai vari incentivi previsti per gli edifici residenziali privati condominiali e non.

Detto ciò, in redazione di Investire Oggi è arrivato un quesito molto interessante sull’installazione di una colonnina di ricarica elettrica in un edificio condominiale.

“Buongiorno, nella prossima riunione di condominio proporrò di installare due colonnine di ricarica per veicoli elettrici. A tal proposito vorrei sapere, se possibile, quali sono le maggioranze condominiali previste per autorizzare l’installazione. Laddove l’assemblea non dovesse accettare la richiesta, possono comunque procedere con l’installazione a mie spese? L’installazione godrebbe del bonus colonnine di ricarica domestiche.”

Bonus colonnina ricarica elettrica. Quale agevolazione a oggi?

Prima di dare una risposta al nostro lettore, è utile richiamare le peculiarità del bonus colonnine di ricarica domestiche.

Si tratta di un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come, ad esempio, colonnine o wall box).

Il limite massimo del contributo è di 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Il contributo è disciplinato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022 (“Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 – Riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti”).

Sono agevolabili le seguenti spese tracciabili e documentate da fattura elettronica:

  • l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica;
  • ivi comprese le spese per l’installazione delle colonnine;
  • gli impianti elettrici;
  • le opere edili strettamente necessarie;
  • gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
  • spese di progettazione;
  • direzione lavori;
  • sicurezza e collaudi;
  • costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery).

Bonus colonnine di ricarica domestiche. Quale documentazione serve?

Per i condomini, l’ottenimento del bonus è subordinato alla presentazione della seguente documentazione:

  • codice fiscale del condominio ed estremi del documento d’identità dell’amministratore pro tempore con dichiarazione di quest’ultimo di essere in possesso dei requisiti di legge di cui all’articolo 71-bis delle “Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie” o del condomino delegato per i condomìni fino a 8 partecipanti, in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali;
  • delibera assembleare di autorizzazione dei lavori sulle parti comuni di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile con la dichiarazione da parte dell’amministratore che tale delibera non è stata impugnata nel termine di cui all’articolo 1137 codice civile;
  • copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica;
  • estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica; i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari oppure mediante SEPA Credit Transfer, oppure mediante carta di credito o di debito intestata al beneficiario del contributo;
  • relazione finale relativa all’investimento realizzato e alle relative spese sostenute;
  • idonea certificazione di conformità rilasciata da un installatore, che attesti l’avvenuta installazione dell’infrastruttura;
  • i dati del conto corrente sul quale richiedere l’accreditamento del contributo.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha pubblicato diverse FAQ sul bonus colonnine di ricarica.

Posso pretendere l’installazione di una colonnina elettrica nel condominio?

Richiamando la suddetta documentazione abbiamo fatto riferimento alla delibera assembleare di autorizzazione dei lavori.

A tal proposito, c’è da dire che l’articolo 17 quinquies, comma II, del decreto c.d. Sviluppo del 2012 (D.L. n. 83 del 2012), per agevolare l’installazione delle colonnine elettriche  prevede che:

fatto salvo il regime di cui all’articolo 1102 del Codice civile, le opere edilizie per l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall’assemblea di condominio, in prima e in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136, commi 1, 2 e 3 Cc”.

Dunque,  in seconda convocazione risulta sufficiente un quorum di 333 millesimi oltre alla maggioranza degli intervenuti.

In ipotesi di mancato assenso da parte dell’assemblea, il singolo condòmino, entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, può comunque installare i dispositivi a proprie spese.

Chi decide dove mettere le colonnine di ricarica?

Dubbi potrebbero sorgere circa la scelta sul punto di installazione delle colonnine di ricarica. Sul punto c’è da dire che: sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.

Riassumendo…

  • Anche i condomini possono sfruttare il bonus colonnine di ricarica domestiche;
  • per far ciò serve apposita delibera dell’assemblea condominiale;
  • in assenza di delibera, il singolo condòmino, entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, può comunque installare i dispositivi a proprie spese;
  • successivamente i singoli condòmini possono decidere di partecipare alla spesa.