Con la circolare n°33, l’Agenzia delle entrate ha chiarito diversi aspetti sui bonus edilizi soprattutto in riferimento alla proroga del bonus 110 villette ed edifici unifamiliari dal 30 giugno al 31 dicembre 2022.

La proroga spetta solo laddove, al 30 settembre, l’impresa abbia raggiunto uno stato di avanzamento lavori del 30%. Rispetto alla data del 30 giugno e del 30 settembre, c’erano diversi dubbi che fino alla pubblicazione della circolare n°33/E non erano stati chiariti. Da qui, erano partite una serie di interpretazioni da parte dei diversi giornalisti, tributaristi, commercialisti, ecc.

, che in molti casi erano in contrasto tra loro.

In merito alla scadenza del 30 giugno, il dubbio era se per beneficiare della proroga superbonus per le spese sostenute nel 2° semestre 2022, fosse necessario iniziare i lavori entro questa data oppure se era ammesso l’inizio in data successiva. A tal proposito, noi di Investire Oggi, ci eravamo chiesti entro quando va presentata la CILAS. Fornendo un’interpretazione ora in linea con le indicazioni del Fisco.

Rispetto alla data del 30 settembre invece, entro la quale avrebbe dovuto essere raggiunto un SAL del 30%, mancava la conferma se entro la stessa fosse necessario pagare anche le spese per l’importo corrispondente a tale percentuale di lavori.

Vediamo quali sono le conclusioni a cui è arrivata l’Agenzia delle entrate.

Proroga bonus 110 villette al 31 dicembre. Quando?

Per le ristrutturazioni su edifici e villette unifamiliari, il superbonus 110 spettava per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022.

Tuttavia, possono essere agevolate anche le spese sostenute nel 2° semestre 2022, se:

  • alla data del 30 settembre 2022,
  • l’impresa ha effettuato lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (Sal del 30%).

Con tutti i rischi di calcolo che ne derivano.

La verifica della percentuale del 30% dell’intervento complessivo, può essere effettuata tenendo conto anche dei lavori non agevolati con il superbonus o quelli per i quali spettano altre agevolazioni.

A tal proposito, l’Agenzia delle entrate, con la circolare 33 aveva inizialmente affermato che:

  • oltre ad aver raggiunto un SAL del 30%,
  • era necessario che fossero pagate anche le spese per l’importo corrispondente a tale percentuale di lavori.

Entrambe le condizioni andavano rispettate entro il 30 settembre.

Il chiarimento sul pagamento delle spese ha fatto storcere il naso a tutti, perché la norma che ha stabilito la proroga del 110 per il secondo semestre 2022, fa riferimento solo al raggiungimento di in SAL del 30% e non al pagamento dei lavori. Dunque, in base al primo chiarimento del Fisco, chi ha pagato era salvo, gli altri in dubbio.

Tuttavia, il giorno successivo alla pubblicazione della circolare n° 33, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato un’errata corrige con la quale ha rettificato il chiarimento precedente. Difatti, c’è stato un sospiro di sollievo per chi non aveva pagato.

Infatti, questa è la rettifica pubblicata dall’Agenzia delle entrate:

Resta fermo, infatti, che ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non rileva il pagamento dell’importo corrispondente al 30 per cento dei lavori essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

I lavori possono iniziare anche dopo il 30 giugno

Come detto in premessa, in merito alla scadenza del 30 giugno, il dubbio era se per beneficiare della proroga superbonus per le spese sostenute nel 2° semestre 2022, fosse necessario iniziare i lavori entro questa data oppure se era ammesso l’inizio in data successiva.

Ebbene, l’art.119 del DL 34/2020, decreto Rilancio, non prevede alcuna limitazione in tal senso.

Infatti, analizzando la sola norma, si arriva alla conclusione che siano agevolabili con la proroga 110 anche i lavori avviati dopo il 30 giugno:

  • con CILAS presentata al Comune di competenza prima dell’inizio dei lavori e
  • spese pagate entro il 31 dicembre 2022.

Alla data del 30 settembre dovrà essere verificato il SAL del 30%.

Fermo restando che, per gli interventi ammessi al superbonus:

  • gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo;
  • ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Nella circolare n° 33, l’Agenzia delle entrate sposa tale interpretazione:

in assenza di ulteriori indicazioni nella norma riferite alla data di inizio degli interventi, è possibile fruire del Superbonus anche nell’ipotesi in cui gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche siano iniziati dal 1° luglio 2022 ovvero, laddove previsto dalla normativa edilizia, il titolo abilitativo sia stato presentato da tale data.

Dunque, entrambi i chiarimenti qui analizzati vanno in favore del contribuente. Una volta tanto.

Quanto visto fin qui, vale anche per le villette a schiera.