Ad oggi, il superbonus per gli edifici e le villette unifamiliari, spetta per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022.

Nel DDL di bilancio, approvato la scorsa settimana dal Governo, è disposta la proroga per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. Nel rispetto di precise condizioni. Ad esempio, la proroga opera per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche che hanno un valore ISEE non superiore a 25.000 euro annui.

Ciò ha portato un pò di confusione sia tra i contribuenti sia tra gli addetti ai lavori.

Soprattutto in merito all’operatività della proroga.

Le restrizioni/condizioni previste nel DDL di bilancio, si applicano anche alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 o solo a quelle pagate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre dello stesso anno?

Il superbonus 110% per gli edifici e le villette unifamiliari

In base alle  proroghe disposte dal D.L. 59/2021″Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, il superbonus 110 per interventi effettuati su edifici e villette unifamiliari spetta, con spese sostenute fino al 30 giugno 2022.

L’operativa del superbonus fino al 30 giugno 2022, ha già delle risorse finanziarie assegnate. Grazie al Piano nazionale riprese e resilienza (PNRR). Si veda il decreto 6 agosto 2021.

Dunque, la Legge di bilancio 2022, non metterà in discussione tale termine di operatività del superbonus, fissato al 30 giugno 2022.

Le novità nel DDL di bilancio 2022

Nel DDL di bilancio, approvato la scorsa settimana dal Governo, la proroga del superbonus 110, per edifici e villette unifamiliari, è subordinata ad alcune condizioni.

Nello specifico, per gli edifici e villette unifamiliari, il superbonus spetterà anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022:

  • per gli interventi effettuati dalle persone fisiche (comma 9, lettera b), art.119 del del D.L. 34/2020), per i quali, alla data del 30 settembre 2021, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo, il superbonus 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore ISEE non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Le restrizioni/condizioni previste nel DDL di bilancio, si applicano anche alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 o solo a quelle pagate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre dello stesso anno?

Ebbene, solo alle spese sostenute dal 1°luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

Affermare il contrario sarebbe irrazionale. Considerato che verrebbero esclusi dal superbonus coloro che hanno iniziato i lavori da ottobre in avanti. Non avendo presentato la CILA entro il 30 settembre. Oppure coloro che, iniziati i lavori, non rispettano i suddetti limiti ISEE.

Dunque, è possibile affermare che le condizioni contenute nel DDL di bilancio, si applicano solo alle spese sostenute dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre dello stesso anno.