In Italia, il sistema di welfare prevede una serie di prestazioni economiche destinate a supportare i contribuenti. Si tratta di prestazioni che il più delle volte sono note come bonus. Alcun si chiedono se detti bonus vanno nel 730.

Si pensi ad esempio, alla pensione di invalidità e all’indennità di accompagnamento. Alla NASPI, al bonus IRPEF di 100 euro (ex bonus Renzi), al bonus psicologo, al bonus colonnine domestiche, ecc.

Tra queste prestazioni, la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento sono due tra le più significative.

Tuttavia, la loro gestione fiscale può generare dubbi e confusione, specialmente in fase di dichiarazione dei redditi.

Che cos’è la pensione di invalidità?

La pensione di invalidità è una prestazione economica erogata dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) a favore delle persone che hanno una ridotta capacità lavorativa a causa di una disabilità. In Italia, esistono due principali tipologie di pensione di invalidità:

  • pensione di invalidità civile: rivolta a coloro che hanno una percentuale di invalidità riconosciuta dall’INPS, senza obblighi di contributi pregressi;
  • pensione di invalidità ordinaria (IO): rivolta a lavoratori dipendenti e autonomi che hanno versato almeno 5 anni di contributi, di cui 3 nei 5 anni precedenti la domanda.

Cos’è l’Indennità di Accompagnamento?

L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica erogata a favore delle persone con disabilità grave che necessitano di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita. Questa prestazione è destinata a coloro che non sono in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitano di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita.

Bonus nel 730: trattamento pensione di invalidità

Il trattamento fiscale della pensione di invalidità varia a seconda della tipologia di pensione. In dettaglio:

  • pensione di invalidità civile: non è soggetta a tassazione e, pertanto, non deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi. Questa esenzione fiscale riconosce il carattere assistenziale della prestazione, che non viene considerata come reddito imponibile. In altre parole, questo bonus non va nel 730;
  • assegno di invalidità ordinaria (IO): al contrario, questa pensione è soggetta a tassazione. Pertanto, deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi. I beneficiari devono riportare l’importo percepito come reddito da pensione, soggetto alle aliquote IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) previste dalla legge.

Bonus nel 730: fuori l’indennità di accompagnamento

Non è soggetta a tassazione e non deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi nemmeno l’indennità di accompagnamento.

Anche in questo caso, la prestazione è considerata di natura assistenziale e non costituisce reddito imponibile. Questa esenzione riconosce l’importanza del sostegno economico fornito alle persone con disabilità grave, assicurando che l’intero importo percepito possa essere destinato alle necessità di assistenza. Non vanno nel 730 (in quanto esentasse) altri tipo di sostegno come il bonus psicologo e il bonus colonnine domestiche.

Come bonus nel 730, ossia che devono essere dichiarati, rientra la NASPI (c.d. indennità di disoccupazione). Occorre indicare nel 730 anche l’ex bonus Renzi. L’indicazione di quest’ultimo è solo per verificarne o meno la spettanza in base al reddito. Non spetta, infatti, per redditi oltre 15.000 euro. Non va tra i bonus nel 730 l’assegno unico per figli a carico.

Riassumendo…

  • pensione di invalidità civile (non tassata) e ordinaria (tassata)
  • l’indennità di accompagnamento non è tassata e non va dichiarata
  • la pensione di invalidità ordinaria deve essere inclusa nella dichiarazione dei redditi
  • tra i bonus nel 730 c’è la NASPI
  • in dichiarazione redditi occorre indicare anche il bonus ex Renzi per verificarne o meno il diritto
  • tra i bonus nel 730 non vanno l’assegno unico e altri bonus, tipo bonus psicologo e bonus colonnine ricarica domestiche.