La Riforma Fornero ha ridefinito i requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia. Le nuove disposizioni riguardavano sia i lavoratori autonomi che dipendenti, compresi militari e forze armate. Ma cosa è cambiato, in concreto, per Polizia, Carabinieri e Esercito? Quando e in presenza di quali requisiti potranno andare in pensione?

Pensione Forze Armate: i riferimenti normativi

Per Forze Armate e Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, la Legge Fornero ha promosso l’adozione di un regolamento, per disciplinare questi comportati speciali della PA.

Il compito di lavorare al testo era stato assegnato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’obiettivo? Armonizzare i requisiti di accesso ai regimi pensionistici per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria.

Qualche anno dopo è arrivato il decreto 5 novembre 2019. Con questo testo, tra l’altro, è stato stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici non sarebbero stati ulteriormente incrementati. Una circolare del ministero della difesa, poi, ha impartito ulteriori indicazioni in merito all’adeguamento dei requisiti di accesso e la c.d. speranza di vita.

Successivamente, con circolare n. 19 del 7 febbraio 2020, l’INPS ha confermato che l’adeguamento alle speranze di vita di cui al citato decreto si sarebbe applicato anche nei confronti del personale militare. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso non sono ulteriormente incrementati.

Ma quando può andare in pensione il personale appartenente ai corpi di Polizia, Carabinieri e Esercito? E in presenza di quali requisiti?

Pensione di anzianità: i requisiti richiesti al personale militare

A decorrere dal 1° gennaio 2021, come stabilito dal legislatore, il personale militare può cessare anticipatamente dal servizio permanente. Il diritto al trattamento pensionistico, in questo caso, si acquisisce se in possesso – alternativamente – dei seguenti requisiti:

  • anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 58 anni. Il diritto alla corresponsione del relativo trattamento pensionistico si acquisisce con il decorso della c.d. “finestra mobile” pari a 12 mesi;
  • anzianità contributiva pari a 41 anni, indipendentemente dall’età anagrafica. Il diritto alla corresponsione del relativo trattamento pensionistico si acquisisce con il decorso della c.d. “finestra mobile” pari a 12 mesi e con l’ulteriore posticipo di 3 mesi, per un totale di 15 mesi;
  • massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80% conseguita entro il 31 dicembre 2011, con un’età anagrafica di almeno 54 anni e con il decorso della “finestra mobile” pari a 12 mesi.

Quando può andare in pensione un militare? I limiti di età: cos’è e come funziona la cd. “finestra mobile”

Al raggiungimento dei 65 anni di età (limite di età ordinamentale fissato dalla legge), qualora non sia stato maturato il requisito minimo contributivo previsto per la pensione di anzianità, a decorrere dal 1° gennaio 2021 il suddetto requisito anagrafico non deve essere ulteriormente incrementato rispetto a quello previsto per il biennio 2019-2020 (12 mesi).

In questo modo, il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico si acquisirà dopo 12 mesi (è questa la cd. “finestra mobile”).

Le suddette disposizioni si applicano anche agli Ufficiali che chiedono di cessare dal servizio dopo il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, tenendo conto delle indicazioni fornite nel paragrafo precedente.

Il personale ufficiale del ruolo forestale iniziale ed il personale militare dei ruoli forestali dei periti, revisori, operatori e collaboratori che, avendo optato per i nuovi limiti di età ordinamentali secondo le disposizioni impartite dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con la circolare a riferimento, avrà già raggiunto tali limiti prima della decorrenza della loro applicazione (1° gennaio 2021), sarà collocato in congedo in tale data, purché in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, tenendo, altresì, conto delle indicazioni fornite nei paragrafi precedenti.

Quando può andare in pensione un poliziotto? Come funziona la pensione di vecchiaia

Per i dipendenti della Polizia di Stato: “il collocamento a riposo d’ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013 continua ad avvenire in corrispondenza dell’età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli incrementi della speranza di vita, nell’ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione anticipata”.

Inoltre, dell’incremento previsto per l’adeguamento alla speranza di vita non si terrà conto per quei dipendenti che hanno maturato i requisiti stabiliti per il conseguimento della pensione di anzianità e hanno un’età pari a:

  • 65 anni, se dirigenti generali;
  • 63 anni, se dirigenti superiori;
  • 60 anni, se di qualifica inferiore.

Di converso “qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza dal 2013 e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 3 mesi”.

In ogni caso, 20 anni di anzianità contributiva è il requisito minimo per il diritto alla pensione di vecchiaia.

I dipendenti della Polizia di Stato che cessano dal servizio per limiti di età, acquisiscono il diritto all’accesso al trattamento di quiescenza trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti. Sono esclusi dall’applicazione del suddetto differimento e quindi, dal posticipo del pensionamento, i dipendenti della Polizia di Stato che al 31/12/2010 avevano già maturato i prescritti requisiti. Per coloro i quali hanno maturato i requisiti successivamente a tale data occorrerà verificare se l’applicazione della “finestra mobile” ha già esaurito i propri effetti.

Pertanto, in mancanza dei requisiti previsti per la pensione di anzianità il dipendente dovrà prolungare il servizio fino alla maturazione di uno dei requisiti previsti tra:

  • limiti ordinamentali + 3 mesi + finestra mobile;
  • pensione di anzianità + finestra mobile.

Di conseguenza, al raggiungimento del primo requisito utile tra i due il dipendente verrà collocato a riposo per pensionamento di vecchiaia.

Pensione di anzianità: le regole per la Polizia

I dipendenti della Polizia di Stato che intendano cessare dal servizio hanno diritto alla pensione di anzianità se hanno maturato:

  • 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva (articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n 165);
  • 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva utile (articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n 165);
  • 53 anni e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva prevista dall’ordinamento di appartenenza (articolo 6 comma 2 del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n 165).

L’articolo 24, comma 2 della legge 214 del 2011 ha previsto che la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 sia calcolata con il sistema contributivo. Di conseguenza l’aliquota pensionistica maturata al 31/12/2011 non può essere ulteriormente incrementata. Pertanto, il requisito della massima anzianità contributiva (aliquota 80%) dovrà sussistere alla data del 31/12/2011.

I dipendenti della Polizia di Stato che maturano a decorrere dal 01/01/2013,i requisiti dei 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva utile, acquisiscono il diritto alla decorrenza trascorsi:

  • 14 mesi per il 2013;
  • 15 mesi per il 2014.

Pensioni Polizia, Carabinieri e Esercito: come fare domanda

Per accedere alla pensione Polizia, Carabinieri e Esercito devono fare apposita richiesta. Funziona così:

  • l’interessato invia dimissioni da parte dell’Ufficio competente;
  • ottenuta l’autorizzazione, può inoltrare la domanda di pensione all’INPS.

La stessa va inviata alla Gestione dipendenti pubblici dell’Istituto, secondo le modalità indicate nelle circolari.