Più soldi di pensione per i poliziotti che lasceranno il lavoro nel 2022. Lo prevede un passaggio della legge di bilancio che recepisce alcuni accorgimenti della Corte dei Conti in tema di rendimenti dei contributi versati.

La Corte dei Conti ha infatti emesso una sentenza che riconosce un migliore trattamento sul rendimento dei contributi versati nel sistema retributivo (ante 1996), rispetto a quanto calcolato finora dal Inps. Ma vediamo di cosa si tratta precisamente.

Pensioni poliziotti più alta dal 2022

I giudici contabili hanno dato ragione al personale di Polizia che aveva contestato al Inps un diverso trattamento economico per i contributi versati fino al 1995.

Più precisamente l’Inps riconosceva al personale militare e ai poliziotti un rendimento del monte contributivo pari al 2,33% per chi aveva lavorato meno di 15 anni fino a quella data.

Secondo la Corte dei Conti (sentenza n. 12 del 2021), invece, il rendimento spettante per la parte contributiva versata deve è essere uguale per tutti i periodi lavorati. Quindi il rendimento va ricalcolato con la misura del 2,44% per ogni anno di anzianità contributiva.

A tal proposito, si ricorda che il personale di polizia che cessa dal servizio con un’anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni gode di un’aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995.

Quanto rendono i contributi versati

L’Inps finora ha applicato l’aliquota del 2,44% dei contributi solo al personale militare e di polizia che vantava più di 15 anni di versamenti prima del 1996. Mentre la Corte dei Conti ha deciso che anche tale aliquota debba applicarsi a chi ha prestato meno anni di servizio.

Ne deriva una pensione sicuramente più alta, anche se di poco, rispetto a quanto spetterebbe con l’attuale sistema di calcolo adottato. Dal 2022, quindi, l’assegno sarà leggermente più alto e ricalcolato per chi è già in pensione a cui spetteranno gli arretrati.

L’aliquota in questione resta tuttavia ferma al 2,20% se il poliziotto cessa dal servizio per raggiungimento dell’età ordinamentale senza aver raggiunto l’anzianità contributiva minima di 20 anni. In questo caso il rendimento per ogni anno di anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995 è più basso. Si tratta però di casi molto rari.