A partire dal 1° settembre 2021, l’Agente della riscossione ha ripreso l’attività di notifica di cartelle esattoriali, avvisi di addebito e avvisi di accertamento e le ordinarie procedure di riscossione.  I pagamenti sospesi nel periodo 8 marzo 2020-31 agosto 2021, dovevano essere effettuati in unica soluzione entro il 30 settembre 2021. Salvo quanto previsto dal decreto fiscale per le rateazioni in essere alla data dell’8 marzo. Per le quali, i versamenti sospesi potevano essere effettuati entro il 2 novembre.

La ripresa dell’attività di riscossione: pagamenti entro le scadenze ordinarie

La sospensione dell’attività di riscossione, notifica cartelle, pagamenti, procedure esecutive e cautelari si è protratta fino al 31 agosto 2021.

Con i vari decreti emergenziali che si sono succeduti nel corso della pandemia, la scadenza iniziale dell’8 marzo 2020 è stata più volte prorogata.

Sono stati oggetto di sospensione, i pagamenti anche rateizzati, relativi ai seguenti atti affidati per il recupero all’Agente della riscossione:

  • cartelle esattoriali emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • avvisi di addebito emessi dagli dall’INPS;
  • ecc.

I pagamenti sospesi andavano effettuati entro il 30 settembre. In unica soluzione.

Tuttavia, valeva sempre il salvagente previsto in materia di rateazione delle cartelle esattoriali. Il riferimento è alla disposizione in base alla quale il contribuente non decade dalla rateazione fino a 5 rate non pagate, anche non consecutive.

Rateazione cartelle non pagate: trattamento di favore per le rateazioni in essere all’8 marzo 2020

Considerato l’intervento del D.L. 34/2020, decreto Rilancio,  e poi successivamente del D.L. 146/2021, c.d decreto fiscale, il numero di rate il cui mancato pagamento comporta la decadenza della rateazione della cartella esattoriale è stato modificato.

Nello specifico:

  • per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive;
  • per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive.

Dunque, c’è più tempo per pagare le rate scadute delle cartelle esattoriali.

Finito il periodo emergenziale, per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza si determinerà in caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.

Difatti si ritornerà alle regole ordinarie, ex art.19 del DPR 602/73.

Una volta decaduti dalla rateazione, per richiedere una nuova, sarà necessario pagare tutti gli arretrati. Il nuovo piano di rateazione avrà una durata pari a un numero massimo di rate non superiore a quello residuo, alla data della nuova istanza, del piano per il quale si richiede la riammissione.