E’ possibile sfruttare i vantaggi del ravvedimento operoso anche per correggere errori od omissioni commesse rispetto alla certificazione unica. L’Agenzia delle entrate cambia rotta e ammette finalmente il ricorso al ravvedimento anche per le CU errate od omesse.

La novità è contenuta nella circolare n°12/E del 31 maggio. Si tratta di una svolta importante che permetterà ai sostituti d’imposta di mettersi a posto senza dover pagare le sanzioni piene. Infatti queste potranno essere ridotte a seconda del tempo intercorso tra la commissione dell’errore o dell’omissione e la sua sistemazione.

Vediamo nello specifico quali sono le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate sul ravvedimento della CU.

Le sanzioni per le violazioni legate alla CU

Le sanzioni per le violazioni commesse rispetto alla certificazione unica sono quelle indicate all’art. 4, comma 6-quinques del DPR 322/1998.

Per ogni Certificazione Unica omessa, tardiva o errata, è prevista una sanzione di 100 euro, con un tetto massimo di 50.000 euro annui per ogni sostituto d’imposta. Tuttavia, se la correzione avviene entro 60 giorni dalla scadenza originaria, la sanzione si riduce a un terzo (circa 33,33 euro per certificato), con un massimo di 20.000 euro annuali per sostituto d’imposta.

Ancora, per le trasmissioni errate e sanate entro 5 gg dalla scadenza ordinaria, nessuna sanzione può essere comminata;

Inoltre, la sanzione non si applica quando le comunicazioni tempestivamente trasmesse e scartate siano correttamente ritrasmesse non oltre 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto (Circolare M.E.F. n°195/1999).

Rapportando tali indicazioni alla scadenza per la trasmissione della CU all’Agenzia delle entrate, 18 marzo per le CU con redditi da precompilata, è corretto affermare che:

Trascorsi questi termini si applicano le sanzioni piene.

Ravvedimento Certificazione Unica. Via libera dell’Agenzia delle entrate (circolare n°12)

Fino a oggi non è stato possibile ricorrere al ravvedimento operoso.

Infatti, secondo l’Agenzia delle entrate (vedi circolare n°6/2015), il ricorso al ravvedimento non poteva  essere ammesso posto che la trasmissione della CU deve avvenire in un termine individuato al fine di consentire al Fisco di inserire il relativo reddito nella dichiarazione dei redditi precompilata. Superato questo termine non è più possibile pre-caricare il reddito nel 730.

Da qui il divieto di ravvedimento operoso.

Tuttavia con la circolare n°12 sul 730 e visto di conformità, l’Agenzia delle entrate cambia profondamente orientamento. Dando il via libera al ravvedimento operoso.

La giustificazione sta nel fatto che il legislatore ha previsto, con modifiche post 2015 delle sanzioni che sono rapportate ossia graduate a seconda della tempestività con cui il contribuente sistema gli errori o le omissioni commesse. Legittimando in tal modo l’invio delle CU oltre i termini di legge (16 marzo/31 ottobre, vedi sopra).

Da qui, come da circolare 12 sul 730 

Al fine di contemperare tale volontà con i principi generali dell’ordinamento tributario, tra i quali figura l’applicazione generale del ravvedimento operoso, in assenza di espressa previsione di segno contrario, devono ritenersi superate, sul punto, le indicazioni fornite con la richiamata circolare n. 6/E del 2015.
Ne consegue che è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.

La CU tardiva o rettificativa potrà essere utilizzata dal Caf o da un professionista del Fisco al fine di presentare un modello Redditi che vada a correggere un 730 già presentato. O ancora per un modello Redditi integrativo.

Riassumendo…

  • L’Agenzia delle entrate ha aperto alla chance di ravvedimento operoso per le violazioni riguardanti le CU;
  • per le violazioni sanate entro il 17 maggio, la sanzione base da prendere a riferimento sarà quella di 33 euro per ogni CU errata oppure omessa. Sanzione da confermare;
  • alle sanzioni base si applicano le riduzioni da ravvedimento operoso;
  • le Cu tardive potranno essere utilizzate per correggere le dichiarazioni dei redditi già inviate.