Il ravvedimento  dell’omesso o tardivo invio della certificazione unica ora è possibile. Dopo che nel 2015 l’Agenzia delle entrate aveva sbarrato la strada a tale possibilità in quanto un invio tardivo della CU non avrebbe permesso di inserire i redditi risultanti dalla stessa nel 730 precompilato, con la circolare n°12/2024 invece tale posizione viene smentita. Ciò dimostra che l’Agenzia delle entrate può fare il bello e il cattivo tempo trovando comunque una giustificazione (più o meno attendibile) per legittimare i propri cambi di rotta.

Posto che può gestire un bel margine di interpretazione delle norme che evidentemente tanto precise non sono.

Ciò che è certo ora è che il ravvedimento operoso si applica anche agli errori e alle omissioni della CU.

Da qui, vediamo in che modo dovranno essere calcolate le sanzioni da ravvedimento e se eventualmente è possibile presentare le CU omesse rinviando il pagamento della sanzione.

Certificazione unica. Le sanzioni

Prima di arrivare agli esempi però, è necessario richiamare le sanzioni previste in ipotesi di tardiva od omessa certificazione unica. Ricordiamo che con la certificazione unica il datore di lavoro/committente attesta i compensi erogati ad un determinato soggetto nel corso del periodo d’imposta nonchè le relative ritenute d’imposta.

Detto ciò, l’art. 4, comma 6-quinques del DPR 322/1998 prevede che:

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione e’ effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione e’ correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione e’ ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.

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Nei fatti, c’è una sanzione che varia a seconda se il sostituto d’imposta sistemi o meno la situazione entro sessanta giorni dal termine ordinario. Se passano 60 giorni le sanzioni sono più pesanti.

Si tenga conto che quest’anno il termine per inviare la CU dipendenti era fissato al 18 marzo. Da tale data devono essere conteggiati i 60 giorni.

Cosicché,

  • per le CU sanate entro 5 gg dalla scadenza ordinaria ossia entro il 25 marzo (il 23 e il 24 erano rispettivamente di sabato e di domenica), nessuna sanzione sarà applicata;
  • per le trasmissioni delle CU effettuate entro il lo scorso 17 maggio (60 gg post termine di invio-18 marzo) trova applicazione la sanzione ridotta ad 1/3 ossia a 33,33 € per le trasmissioni delle CU effettuate entro il lo scorso 17 maggio (60 gg post termine di invio) .

Trascorsi questi termini scattano le sanzioni piene come sopra riportate: per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro; con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta.

Ravvedimento CU 2024 . Esempi di calcolo

Assodato che ora il ravvedimento è ammesso anche per la certificazione unica  vediamo con due esempi di capire come funziona il ravvedimento per la CU.

Ebbene, innanzitutto individuiamo le principali riduzioni da ravvedimento che si applicano alle sanzioni base sopra individuate.

In base all’art.13 del D.Lgs 472/1997, ai fini del ravvedimento della CU, è possibile distinguere tra:

  • Ravvedimento breve, entro 90 gg dalla violazione (riduzione a 1/9);
  • Ravvedimento medio, oltre 90 gg ma entro il termine di presentazione del 770 (riduzione a 1/8);
  • lungo, entro il termine di presentazione del 770 relativo all’anno successivo  (riduzione a 1/7);
  • lunghissimo, oltre il termine di presentazione del 770 relativo all’anno successivo (riduzione a 1/6);
  • dopo la contestazione del PVC, riduzione a 1/5.

Non è ammesso il cumulo giuridico, le sanzioni sono dovute per ogni singola CU oggetto di ravvedimento.

Esempi di ravvedimento della CU

Ipotizziamo che il sostituto d’imposta abbia omesso di inviare tre CU entro il 18 marzo e che abbia provveduto successivamente alla loro trasmissione entro il 17 maggio.

Pagando la sanzione. In queso caso, la sanzione  è pari a 3,70 euro (33,33 euro/9) per ogni CU da sanare. Si prende a riferimento la sanzione base di 33,33 euro perchè siamo nei 60 gg dalla scadenza ordinaria.

Nel caso in cui invece lo stesso sostituto abbia inviato le CU post 17 maggio la sanzione base sarà quella di 100 euro; da qui, con ravvedimento entro 90 giorni dovrà essere versata per ogni CU sanata una sanzione di 11,11 euro (100/9).

Ravvedimento…

  • Il ravvedimento è ammesso anche per sistemare violazioni riguardanti le CU;
  • è possibile rimandare il versamento della sanzione;
  • se la sanzione viene contestata dal Fisco, il ravvedimento non è più possibile;
  • una volta individuata la sanzione base (100 euro o 33,33 euro), si applicano le sanzioni da ravvedimento a seconda di quando avviene il versamento;
  • la riforma fiscale cambierà il ravvedimento ammettendo anche il cumulo giuridico.