Ravvedimento speciale a portata ampia, potrebbe essere così sintetizzata la circolare n°11 del 15 maggio con la quale l’Agenzia delle entrate ha analizzato le ultime novità in materia di pace fiscale nel caso specifico del ravvedimento.

L’Agenzia delle entrate ha confermato la possibilità di ricorrere al ravvedimento speciale per il periodo d’imposta 2022 e precedenti. Sempre se a monte ci sia validamente presentata la dichiarazione fiscale (dei redditi, Iva, IRAP, ecc.). Dichiarazione alla quale sono connesse le violazioni da sanare.

Dunque, tanto per fare un esempio, ok al ravvedimento anche se il contribuente non ha dichiarato un reddito o lo ha fatto solo in parte. Niente pace fiscale per gli omessi versamenti delle imposte risultanti dal dichiarativo.

Detto ciò, vediamo chi sono gli ammessi e gli esclusi dal ravvedimento distinguendo la sanatoria: per le violazioni relative al periodo d’imposta 2021 e precedenti e per le violazioni relative al periodo d’imposta 2022.

Il ravvedimento speciale

Il ravvedimento speciale è uno dei tasselli della pace fiscale di cui alla Legge di bilancio 2023 (L.n°197/2022).

Si tratta di una sanatoria che nel corso del tempo è stata oggetto di modifiche e di proroghe sulle scadenze. E’ una forma di ravvedimento del tutto simile al ravvedimento operoso ordinario. Tuttavia, in questo caso, l’abbattimento sulle sanzioni previste per le violazioni commesse è fisso, dunque non dipende dal tempo trascorso tra la data di effettuazione dell’adempimento o del versamento e quella in cui il contribuente rimedia alla sua inerzia.

Infatti, le sanzioni base sono ridotte a 1/18. Ad esempio, un’infedele dichiarazione può essere messa a posto pagando: la maggiore imposta, gli interessi da ravvedimento nonché la sanzione del 5% anziché del 90%.

Detto ciò, ai fini della sanatoria è necessario che alla data di versamento dell’intero importo o della prima rata non siano già state contestate con: atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600.

I PVC non bloccano la chance di ravvedimento.

Ravvedimento speciale. Ammessi ed esclusi (novità circolare n°11)

Il ravvedimento speciale riguarda le violazioni commesse rispetto a:

  • dichiarazioni validamente presentate in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti;
  • dichiarazioni validamente presentate con specifico riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Le due sanatorie, 2021 e precedenti e 2022, viaggiano su due binari diversi.

Per la prima, l’articolo 7, comma 7, del Dl n. 39/2024 ha previsto una la riapertura dei termini per l’adesione al ravvedimento speciale.

Infatti, la chance di pace fiscale riguarda  coloro che non avevano perfezionato la procedura di regolarizzazione entro la data originaria del 30 settembre 2023.

A tal fine, entro il 31 maggio, data cruciale per il ravvedimento speciale, sarà necessaria:

  • la rimozione delle irregolarità od omissioni commesse;
  • il versamento delle somme dovute, in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2024.

In alternativa, è possibile effettuare il pagamento, entro termine, di un importo pari a cinque delle otto rate previste dall’articolo 1, comma 174, della legge di bilancio 2023.

Le residue tre rate, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo, a decorrere dal 1° giugno 2024, sono dovute entro i termini del 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.

Ravvedimento speciale 2021 e precedenti. Chi può aderire?

Nella circolare n°11 sul ravvedimento speciale, viene specificato che potranno sfruttare la riapertura del ravvedimento coloro i quali:

  • non abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, non avendo posto in essere tutti gli adempimenti necessari ai fini del relativo perfezionamento. Ad esempio, la rimozione delle irregolarità od omissioni, senza tuttavia effettuare il pagamento, in un’unica soluzione, delle somme dovute. O, in alternativa, della prima rata)
  • abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, diverse da quelle in precedenza regolarizzate, con riferimento alla medesima annualità, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un p.v.c. consegnato dopo il 30 settembre 2023;
  • abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente alle violazioni commesse in alcune annualità, entro il 30 settembre 2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, riferibili ad annualità in precedenza non regolarizzate, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un p.v.c. consegnato dopo il 30 settembre 2023;
  • abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, ma siano decaduti dal beneficio della rateazione, a causa del mancato o tardivo pagamento delle rate successive alla prima; ciò purché intendano sanare violazioni diverse da quelle già regolarizzate(riferibili ad annualità diverse da quelle già interessate dalla precedente regolarizzazione o alle medesime annualità), anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un p.v.c. consegnato dopo il 30 settembre 2023.

Dunque, la possibilità di ravvedimento speciale riguarda una platea di contribuenti piuttosto ampia.

Ravvedimento speciale per le dichiarazioni 2022

Il DL Milleproroghe (articolo 3, comma 12-undecies, del decreto Milleproroghe, come modificato dall’articolo 7, comma 6, del Dl n. 39/2024), ha esteso la chance di ravvedimento speciale anche alle violazioni relative al periodo d’imposta 2022.

In tale caso, sempre entro il 31 maggio sarà necessaria: la rimozione delle irregolarità od omissioni commesse; il versamento della sanzione pari a 1/18 del minimo edittale previsto dalla legge. Oltre all’imposta e agli interessi.

Qualora il contribuente opti invece per il pagamento rateale, pagherà: la prima rata entro il 31 maggio. Le tre rate successive alla prima dovranno essere versate rispettivamente, entro i prossimi 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre. Saranno dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

Riassumendo…

  • Con la circolare n° 11 l’Agenzia delle entrate si è soffermata sulle novità in materia di ravvedimento speciale;
  • la chance di ravvedimento speciale è estesa anche alle violazioni del periodo d’imposta 2022;
  • a monte è necessario che la dichiarazione sia validamente presentata;
  • entro il 31 maggio sarà necessario rimuovere le irregolarità commesse;
  • entro la stessa data dovranno essere pagate le rate in scadenza.