Proroga per il ravvedimento speciale e per la sanatoria delle irregolarità formali di cui alla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023; i contribuenti avranno più tempo per pagare il totale o la prima rata ammessa per legge.

La novità è contenuta nel c.d. decreto bollette che è stato approvato ieri dal Governo.

Vediamo nello specifico come cambiano sia il ravvedimento speciale sia la sanatoria delle irregolarità formali.

Il ravvedimento speciale

Il ravvedimento speciale è stato introdotto con i commi da 174 a 178 della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.

Possono essere oggetto di sanatoria le violazioni commesse rispetto alle dichiarazioni validamente presentate (redditi, Iva,770) relative al periodo d’imposta 2021 e precedenti; rientrano nella nozione di dichiarazione validamente presentate anche le dichiarazioni tardive, ossia quelle presentate entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario.

Grazie al ravvedimento speciale, il contribuente può sanare le irregolarità commesse (ad esempio dichiarazione infedele) pagando:

  • un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge per la violazione commessa,
  • oltre all’imposta e
  • agli interessi.

Il pagamento del totale dovuto o della prima rata deve essere effettuato entro il 31 marzo 2023. Sempre entro il 31 marzo saranno da rimuovere le irregolarità e le omissioni oggetto del ravvedimento.

È ammesso il pagamento rateale in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima , da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.

Si può ricorrere al ravvedimento speciale così come a quello ordinario, solo se alla data del versamento di quanto dovuto, o della prima rata, le violazioni non risultino già contestate con: un atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n.

600/1973.

La sanatoria delle irregolarità formali

Quando si parla di sanatoria delle irregolarità formali, si fa riferimento alle previsioni di cui ai commi da 166 a 173 della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.

Sono oggetto di sanatoria le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi.

Per mettersi a posto, il contribuente è tenuto a versare 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Il versamento può essere eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Inoltre, oltre a versare quanto dovuto ai fini della sanatoria, sempre entro il 31 marzo il contribuente dovrà anche rimuovere la violazione/irregolarità.

La sanatoria non può essere sfrutata per:

  • gli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure), di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
  • ai sensi del comma 170, per consentire l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
  • ai sensi del comma 172, per le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023).

Fatta tale doverosa ricostruzione, vediamo quali sono le novità contenute nel decreto bollette.

Ravvedimento speciale e sanatoria irregolarità formali. Più tempo per pagare le rate

Nel decreto bollette ci sono novità per entrambe le misure in parola: sanatoria delle irregolarità formali e ravvedimento speciale.

In particolare, per quanto riguarda il ravvedimento speciale, slitta dal 31 marzo al 30 settembre il termine per pagare il totale o la prima rata. Anche la rimozione della violazione potrà essere effettuata entro il 30 settembre 2023.

Sono altresì oggetto di proroga, la 2° e la 3° rata che potranno essere pagare rispettivamente al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023 (2° e 3° rata). Le altre rate conservano la loro scadenza originaria.

Per quanto riguarda la sanatoria delle irregolarità formali, il termine per pagare la prima rata slitta dal 31 marzo al 31 ottobre 2023. Sembrerebbe essere confermata la data del 31 marzo per la rimozione delle irregolarità commesse.

Nel provvedimento attuativo delle irregolarità formali, in merito era stato chiarito quanto segue:

Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato. L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse.

Dunque, è bene prestare la massima attenzione.