Si avvicina la scadenza del 31 maggio, termine entro il quale si dovranno pagare le rate del ravvedimento operoso speciale nonchè rimuovere le irregolarità commesse. Infatti la sanatoria è stata prorogata di recente dal DL 39 che ha dato una nuova scadenza alle rate permettendo a tutti di salire sul treno della pace fiscale.

Infatti anche il ravvedimento speciale fa parte della pace fiscale prevista con un serie di sanatorie dalla Legge di bilancio 2023 (L.n°197/2022).

La scadenza del 31 maggio non ammette ritardi nè versamenti parziali.

L’Agenzia delle entrate ha provveduto ad aggiornare la sezione dedicata al ravvedimento speciale pubblicando anche una FAQ sulla propria rivista Fisco oggi.

Vediamo quali sono state le indicazioni fornite dal Fisco rispetto alla scadenza del 31 maggio.

Il ravvedimento operoso speciale

Il ravvedimento speciale consente ai contribuenti di mettere a posto eventuali violazioni commesse, pagando la sanzione base prevista per il comportamento tenuto ridotta a 1/18. Cosicché tanto per fare un esempio, se non è  indicato un reddito da lavoro autonomo nel modello Redditi 2022, sarà possibile sistemare la propria posizione pagando una sanzione del 5% anziché del 90%. Qui trovi un recap sul ravvedimento speciale.

Naturalmente sarà necessario presentare una dichiarazione dei redditi integrativa. Riportando lo stesso contenuto di quella precedente (la dichiarazione originaria) aggiungendo il “nuovo” reddito.

Ai fini del ravvedimento è necessario che alla data di versamento dell’intero importo o della prima rata non siano già state contestate con: atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600. Ma questo vale anche per il ravvedimento operoso ordinario.

A ogni modo entro il 31 maggio dovranno essere pagate:

  • le prime cinque rate (in alternativa è possibile pagare tutte le rate in unica soluzione al 31 maggio) rispetto alle violazioni periodo d’imposta 2021 e precedenti (fino a quelli accertabili);
  • la prima rata rispetto alle violazioni riferite al periodo d’imposta 2022.

Sempre entro il 31 maggio sarà necessario rimuovere le irregolarità commesse.

La nuova data per il ravvedimento è fissata dal DL 39/2024. Lo stesso decreto che ha rivoluzionato l’utilizzo dei crediti superbonus e altri bonus edilizi.

A ogni modo, opo aver pagato le prime cinque rate, le altre rate avranno scadenza: 30 giugno 2024 (6° rata), 30 settembre 2024, 20 dicembre 2024. Per le le violazioni riferite al periodo d’imposta 2022, dopo aver pagato la prima rata al 31 maggio, le altre rate saranno sempre al: 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024.

Ravvedimento speciale. Nuove indicazioni del Fisco (aggiornamento+FAQ)

L’Agenzia delle entrate ha aggiornato la sezione del proprio portale web dedicata al ravvedimento speciale.

Il decreto legge 39/2024 ha spostato al 31 maggio 2024 il termine ultimo per perfezionare la procedura di regolarizzazione. La nuova scadenza è valida sia per le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti (cioè, quelle previste dalla norma originaria contenuta nella legge di bilancio 2023) sia le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (cioè, quelle successivamente ammesse dal “decreto Milleproroghe”).Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla Circolare n. 11 del 15 maggio 2024 – pdf.

Nei fatti, l’Agenzia delle entrate ha dato conferma di quanto detto nel primo paragrafo.

Sarà possibile regolarizzare:

  • tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997), in relazione ai periodi d’imposta 2022 e precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata;
  • le irregolarità relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) che non siano individuabili con i controlli automatizzati delle dichiarazioni (articolo 36-bis, Dpr 600/1973), anche se relative ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, nonostante la violazione degli obblighi di monitoraggio (articolo 4, Dl 167/1990).

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato anche una FAQ sulla propria rivista Fisco oggi.

Nella FAQ sono riprese le indicazioni di cui alla circolare n°11/2024. Con la conferma degli ammessi e degli esclusi dal ravvedimento speciale.

Riassumendo…

  • Il 31 maggio dovranno essere pagate le rate del ravvedimento speciale;
  • non sono ammessi ritardi nè pagamenti parziali;
  • l’Agenzia delle entrate ha dato nuove indicazioni sul ravvedimento speciale.