Sulla posta elettronica di Investire Oggi, è arrivato un interessante quesito sul pagamento delle imposte tramite la c.d. cessione del credito.

Buongiorno, non ho ancora effettuato il pagamento del saldo 2022 e dell’acconto 2023. Non ho deciso se pagare al 31 luglio o rimandare a fine agosto in ravvedimento operoso. Detto ciò, la mia banca mi ha proposto di acquistare un credito edilizio. Il prezzo è molto conveniente, infatti, per un credito pari a 9.000 euro pagherei solo 6.000 euro. Tuttavia non mi è ancora chiaro come potrei utilizzare tale bonus edilizio da cessione del credito. Potreste darmi indicazioni in merito? 

La scadenza delle imposte tra proroghe, maggiorazioni e ravvedimento

Prima di rispondere al quesito del nostro lettore, è utile richiamare le tempistiche di pagamento delle imposte, saldo 2022 e primo acconto 2023.

Ebbene, il DL 51/2023 ha prorogato il termine di versamento delle imposte dal 30 giugno, c.d. tax day al 20 luglio. Inoltre, i versamenti possono essere effettuati dal 21 al 31 luglio applicando una maggiorazione dello 0,40%, in ragione di giorno. Dunque, ad esempio chi non ha versato al 20 luglio ma pagherà il dovuto entro oggi applicherà lo 0,40/11*1 ossia lo 0,036%. Se invece decide di versare il 31 luglio la maggiorazione dell’0,40% deve essere ragguagliata a 11/11: 1000 x 0,4% = 4 x 11 / 11 = 4.

Detto ciò, dopo tale scadenza, a partire da agosto, il versamento può essere regolarizzato mediante il c.d. ravvedimento operoso.

A seconda del momento in cui si decide di regolarizzare il versamento omesso o carente, si distingue tra diverse forme di ravvedimento (art. 13 D. Lgs. n. 472 del 1997).

In particolare  si parla di:

  • Ravvedimento sprint;
  • Ravvedimento breve;
  • Ravvedimento intermedio;
  • Ravvedimento lungo;
  • Ravvedimento lunghissimo.

A ciascun ravvedimento corrisponde un abbattimento percentuale rispetto alla sanzione prevista per l’omesso versamento. Ad esempio, con il ravvedimento sprinti si applica una sanzione pari allo 0,1% (1/10 dell’1%) per ogni giorno di ritardo. Fino al 14° giorno.

Regime forfettario. La cessione del credito per pagare meno imposte

Fatta tale doverosa ricostruzione veniamo al quesito riportato in premessa.

I crediti da cessione del credito o sconto in fattura superbonus, bonus facciate, ecc, possono essere utilizzati per pagare in F24 imposte e contributi che si versano con tale modello ossia:

  • imposte sui redditi;
  • Iva;
  • Irap;
  • contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa;
  • contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori dei lavori;
  • premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • tasse sulle concessioni governative;
  • tasse scolastiche;
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva;
  • ecc.

Dunque, laddove, cosa molto probabile, si riesce a scontare un prezzo più basso rispetto a quello che è il valore nominale del credito, il contribuente ha la convenienza ad acquistare; infatti il credito potrà essere utilizzato in F24 per il suo valore nominale. Ciò permette di risparmiare su imposte e contributi dovuti allo Stato. All’impresa conviene acquistare il credito. Il consiglio che possiamo dare al nostro lettore è quello di acquistare il credito per pagare le imposte in scadenza e per i successi versamenti.

Riassumendo…

  • Con la cessione del credito, si possono pagare anche le imposte, saldo e acconto;
  • il credito può essere utilizzato anche in ravvedimento operoso;
  • l’utilizzo del credito avviene per il suo valore nominale.