Potrebbero cambiare  le regole per entrare e rimanere nel regime forfettario. Infatti, se a oggi la soglia di 85.000 euro deve essere verificata solo sulla base dell’incassato, al di là se la fattura è stata già emessa, a breve sarà introdotto un parametro più in linea con la normativa comunitaria.

La prima conseguenza è che non si potrà giocare ossia gestire la soglia di accesso o permanenza nel forfettario rimandando un incasso in accordo con il committente. Infatti, accade spesso che laddove il contribuente in regime forfettario sia a rischio superamento soglia, si accordi con il committente per rimandare il pagamento all’anno successivo.

Conservando in tal modo il diritto a rimanere nel forfetario.

Questo perchè a oggi le soglie di accesso sono legate solo all’incassato, dunque, anche se la fattura è stata emessa ma non è stata incassata, non concorrerà alla soglia di ricavi/compensi.

Da qui, vediamo cosa comporterà nello specifico l’imminente adeguamento alla normativa comunitaria al quale sta già lavorando il Governo Meloni.

Il regime forfettario. Le regole attuali

Il comma 54 della Legge n°190/2014 prevede che possono accedere al regime forfettario coloro i quali:

  • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;
  • hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.

Al superamento della soglia di 85.000 euro si esce dal regime forfettario con effetti dal”anno successivo. Tuttavia  tale regola non vale in senso assoluto.  Infatti, con ricavi superiori a 85.000 e fino a 100.000 euro, si perderà il regime forfettario con effetto dall’anno successivo a quello di superamento del limite; con ricavi oltre 100.000 euro, l’uscita dal regime forfettario è immediata (regole ordinarie Irpef e IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite di 100.000 euro).

Si vedano i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sul regime forfettario.

Le cause di esclusione

Le cause di esclusione sono rimaste invariate anche quest’anno.

Infatti, non possono applicare il forfettario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, a eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.

Confermate anche le ulteriori cause di esclusione

Rimangono in essere le ulteriori cause di esclusione.

Dunque, non potranno accedere al forfettario:

  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
    coloro che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro. Fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro. Tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro);
  • ecc.

Regime forfettario. Si passa dall’incassato al fatturato

I contribuenti in regime forfettario tecnicamente rientrano tra i soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n.

112 (Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto) così come modificata dalla DIRETTIVA (UE) 2020/285  del Consiglio UE.

Questi riferimenti “nomativi” ci aiuteranno a capire meglio il proseguo.

Infatti, in base a quanto detto sopra, la soglia di 85.000 di ricavi/compensi che deve essere rispettata per accedere e permanere nel regime forfettario, è legata all’incassato. Dunque, il ricavo o il compenso rileva solo se effettivamente incassato (principio di cassa). Così, ad esempio, se l’impresa X emette una fattura al committente Y ma questo non paga, la fattura non concorre alla soglia di 85.000 euro.

Detto ciò, la sopra citata direttiva UE, all’art.285,  nel definire le soglie ossia le franchigia di esonero dall’applicazione dell’Iva fa riferimento al volume d’affari. Cosa diversa dall’incassato.

L’Italia, in deroga all’articolo citato è stata autorizzata ad esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 85 000 EUR. Tale disposizione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024 (vedasi l’articolo 1, Decisione di esecuzione (UE) 2023/664 del consiglio del 21 marzo 2023).

Dunque la deroga non fa riferimento all’incassato ma al volume di affari. Cosa ben diversa. Ecco perché il Governo a breve si muoverà cambiando il riferimento normativo.

Si passerà dall’incassato al fatturato (volendo forzare un po’ il concetto di volume d’affari).

Dunque la soglia di 85.00 euro dovrà essere verificata rispetta al fatturato. Cosicché ad esempio, una fattura emessa, pur non incassata, concorrerà alla verifica della soglia.

L’obbligo di fattura elettronica anche per i forfettari

La novità fin qui in parola si aggiungerà all’obbligo di fatturazione elettronica.

Infatti, l’obbligo è già scattato dal 1° gennaio 2024 anche per i contribuenti in regime di vantaggio e in regime forfetario.

L’adempimento riguarda:

  • contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014);
  • contribuenti in “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011);
  • soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991).

L’obbligo però è già in essere dal 1° luglio 2022 per i soggetti appena elencati se nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000.

A ogni modo, la violazione dell’obbligo di fattura elettronica è punita con pesanti sanzioni.

Riassumendo…

  • Il Governo sta lavorando ad alcune modifiche al regime forfettario;
  • il riferimento all’incassato (percepito) sarà sostituito con il concetto di volume di affari;
  • chi avrà un volume d’affari superiore a 85.000 uscirà dal forfettario.