Buongiorno,
le scrivo perché ho un problema con l’INPS, sono richiamato alle armi con il Corpo Militare della Croce Rossa, richiamo senza assegni.
Durante questo periodo l’INPS per legge mi dovrebbe erogare lo stipendio mensilmente ma questo non avviene mai, e addirittura mi hanno respinto il periodo che va dal 01/10/2017 al 31/12/2017, dicendomi  che ho superato i 60gg di richiamo e chiedendomi documentazione attestante  la retribuzione militare.
Come posso fare?

 

I lavoratori che vengono richiamati alle armi hanno diritto alla corresponsione di una indennità e alla conservazione del posto di lavoro in base alla legge 370 del 3 maggio 1955 che ha esteso oltre a questi diritti anche l’anzianità di servizio a tutti i lavoratori pubblici e privati richiamati alle armi.

L’indennità in questione spetta ai dipendenti che siano:

  • trattenuti sotto le armi dopo il compimento del normale periodo di leva;
  • si siano arruolati volontariamente, in caso di esigenze di carattere eccezionale;
  • riformati, chiamati per la prima volta alle armi;
  • dispensati dal servizio militare perché residenti all’estero che, rientrati in Patria dopo il compimento del 32° anno, vengono chiamati per la prima volta alle armi.

Per avere diritto all’indennità deve esistere però un rapporto di lavoro in essere e deve esistere un richiamo alle armi del lavoratore sia per esercitazioni che per servizio da parte di corpi militari e militarizzati.

Per i primi due mesi l’indennità spetta pari all’intera retribuzione ma questo importo è concesso solo per 2 mensilità anche se il lavoratore è richiamato più volte. Per il periodo restante fino alla fine del richiamo spetta un’indennità pari alla differenza tra l’intera retribuzione e il trattamento militare, se questo è di importo inferiore.

L’erogazione dell’indennità viene sospesa nel caso di:

  • durante le licenze militari straordinarie illimitate o di durata superiore ai 30 giorni;
  • durante le licenze di convalescenza, dopo il primo mese;
  • in caso di cessazione completa dell’attività dell’azienda da cui il lavoratore interessato dipenda (il trattamento è sospeso alla data di detta cessazione);
  • dimissioni del lavoratore durante il periodo di richiamo (il trattamento è sospeso con effetto dalla data di cessazione del rapporto di lavoro);
  • in caso di fallimento della ditta da cui dipende il lavoratore richiamato (il diritto all’indennità ha termine con la data di chiusura del fallimento).

Conclusioni:

Per avere diritto ancora all’indennità, quindi, deve presentare la documentazione richiesta dall’Inps e inviare domanda per la corresponsione dell’indennità al suo datore di lavoro e all’Inps.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]

“Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienza per la risposta, risponderemo a tutti”