Non fa reddito ai fini Irpef, l’indennità corrisposta ai rider che utilizzano, su richiesta del datore di lavoro, la propria bicicletta o altro mezzo di trasporto, per effettuare le consegne,  Il rimborso chilometrico è infatti riferibile a costi sostenuti dal dipendente nell’interesse esclusivo del datore di lavoro.

In sintesi, può essere così riassunta la risposta, Agenzia delle entrate,  n° 290 dell’11 aprile 2023.

Il quesito rispetto al quale è stato richiesto il parere l’Agenzia delle entrate, riguarda l’applicazione o meno del principio di onnicomprensività previsto dall’articolo 51 del DPR 917/86, Tuir, secondo cui, in linea generale, costituiscono reddito “tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Vediamo quali sono le indicazioni date dall’Agenzia delle entrate.

La risposta n° 290 dell’11 aprile: rimborso chilometrico corrisposto ai rider

La risposta n°290 prende spunto da apposita istanza di interpello.

In particolare, una società attiva nel settore del food delivery fa presente che il proprio modello organizzativo prevede l’assunzione di rider con contratto di lavoro subordinato. In particolare, la società ha stipulato con le organizzazioni sindacali un accordo integrativo aziendale che prevede l’applicazione del Ccnl “Logistica, trasporto, Merci e Spedizione”.

Le assunzioni seguono due modalità differenti. Il quesito riguarda il rapporto in cui il rider effettua le consegne, su richiesta del datore di lavoro, con il proprio mezzo di trasporto.

La società, a copertura integrale e forfetaria di tutti i costi sostenuti versa al dipendente una indennità a titolo di “rimborso chilometrico”, determinata su criteri oggettivi e sulla rilevazione dei dati riguardanti il tipo di veicolo utilizzato. Nello specifico, per i ciclomotori il riferimento è al valore medio dei rimborsi chilometrici rilevabile dalle tabelle Aci, per le biciclette e le ebike allo stesso valore medio rideterminato in proporzione rispetto al costo dei veicoli.

La lunghezza dello spostamento è calcolata attraverso l’apposita app aziendale. L’indennità, precisa inoltre la società, spetta per l’effettuazione delle consegne e non per il tragitto che il rider deve seguire per raggiungere il punto di partenza, per farvi ritorno o per muoversi da e verso la propria abitazione.

Detto ciò, l’istante intende sapere se i suddetti rimborsi  concorrano o meno a formare reddito di lavoro dipendente.

Tali rimborsi sono esenti dalle ordinarie ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali?

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Esaminati i termini e le caratteristiche della prestazione lavorativa, l’Agenzia ritiene che il “rimborso chilometrico” erogato ai rider che utilizzano il mezzo proprio, anziché quello aziendale, per svolgere la propria attività può essere considerato riferibile a costi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro.

Quindi il rimborso chilometrico non è imponibile, ai fini Irpef, come reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari.

Fermo restando che, come avvenuto nel caso di specie, per quanto concerne, il criterio di determinazione dell’ammontare delle spese rimborsate non imponibili perché sostenute dal dipendente per esclusivo interesse del datore di lavoro, nel caso in cui il metodo non sia stato definito dal legislatore, i costi devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi e accertabili al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Si veda a tal fine la risoluzione n. 74/2017.