Ci sono ancora pochi giorni per richiedere all’Inps lo sconto del 35% sui contributi previdenziali da versare per la futura pensione.

La richiesta può essere presentata dai contribuenti in regime forfettario, entro il prossimo 28 febbraio, tramite il proprio cassetto artigiani e commercianti.

Chi ha già presentato la richiesta per gli anni precedenti ed è ancora in possesso dei requisiti richiesti, non deve presentarla nuovamente.

La riduzione dei contributi per i contribuenti in regime forfettario

I contribuenti imprenditori in regime forfettario, in forza delle previsioni di cui al comma 77 della Legge 190/2014, Legge di bilancio 2015, possono richiedere all’Inps di applicare un abbattimento del 35% sulla contribuzione dovuta sia entro il minimale che oltre il minimale reddituale.

Così il comma 77:

Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La richiesta dello sconto entro il 28 febbraio

Nella circolare n°22 dell’8 febbraio, l’Inps ha messo in evidenza chi ed entro quale scadenza deve essere presentata la richiesta telematica per lo sconto contributivo.

Ebbene, nella circolare è specificato che:

  • i oggetti che hanno invece intrapreso nel 2021 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2022 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022;
  • coloro che intraprendono una nuova attività nel 2022, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

Ad ogni modo, sulla scia delle indicazioni fornite negli anni precedenti, lo sconto contributivo si applicherà nel 2022 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2021 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2022, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

In tale ultimo caso, non è necessario replicare la domanda di sconto contributivo.

La perdita dei requisiti

Si ricorda che, il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno:

  • uno dei requisiti di accesso al regime forfettario (indicati al comma 54 della Legge 190/2014) ovver
  • si configura una delle cause di esclusione dal regime forfettario( indicate al comma 57) o anche per volontà del contribuente,
  • ecc.

Nei primi due casi, il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Invece, laddove si verifica l’ultima casistica, il regime contributivo ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.

L’eventuale perdita dei requisiti così come la richiesta di sconto contributivo, deve essere comunicata all’INPS. Tramite l’apposita funzionalità presente nel cassetto previdenziale artigiani e commercianti.