Maggiore flessibilità che per chi vuole uscire dal mondo del lavoro senza troppe penalizzazioni sull’assegno di pensione; consentire lo svolgimento di attività lavorativa con partita iva anche dopo il pensionamento con quota 100 o quota 102.

Sono questi i principali interventi sui quali dovrebbe basarsi la c.d riforma delle pensioni.

La parola d’ordine deve essere flessibilità. Chi vuole uscire dal mondo del lavoro, nel rispetto del raggiungimento di un determinato importo dell’assegno pensionistico, deve poterlo fare senza per forza dover rispettare i rigidi paletti della legge Fornero.

Fermo restando la sostenibilità del sistema pensionistico.

Pensione di vecchiaia e Pensione anticipata. Le regole attuali e le prospettive di riforma

I primi interventi che il Governo dovrebbe effettuare con la riforma delle pensioni riguardano la pensione di vecchiaia.

Ad oggi, hanno diritto alla pensione di vecchiaia i lavoratori con almeno 67 anni di età e un’anzianità contributiva di 20 anni. In alcuni casi, l’importo della pensione deve risultare superiore a una certa soglia, rispetto all’assegno sociale.

Con la riforma delle pensioni si dovrebbe garantire l’uscita dal mondo del lavoro prima ossia dai 62 anni in avanti. Almeno per chi ha un’anzianità contributiva minima di 20 anni, sempre se l’importo della pensione risulti non inferiore a X volte l’importo dell’assegno sociale. Potrebbe essere ragionevole fissare quale requisito un importo dell’assegno minimo per andare in pensione pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.

Ulteriore possibilità d’uscita dal mondo del lavoro ad oggi in essere sono: la pensione anticipata ordinaria nonchè quella contributiva.

La pensione anticipata ordinaria riguarda i soggetti in possesso del requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) se donne, 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) se uomini.

Sulla pensione anticipata contributiva, tale canale di pensionamento è riconosciuto ai lavoratori che:

  • hanno iniziato a versare la contribuzione dal 1° gennaio 1996,
  • hanno un’eta di 64 anni di età;
  • presentino almeno 20 anni di contribuzione effettiva nel sistema contributivo puro;
  • abbiano diritto ad una pensione non inferiore a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale (cd. importo soglia annualmente rivalutato).

Anche qui andrebbero riviste le condizioni di accesso.

Rendendole quantomeno più flessibili.

Quota 102 e Opzione Donna. Quali correttivi con la riforma delle pensioni?

La riforma delle pensioni potrebbe confermate quota 102 e Opzione donna.

Ad oggi quota 102 è riservata: agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata, che maturino nel corso dell’anno 2022 i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni (c.d. “quota 102”). Può andare in pensione con quota 102 chi rispetta:

  • un requisito anagrafico pari almeno a 64 anni e
  • un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

Con Opzione donna, possono accedere alla pensione anticipata le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2021: un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome). Ai fini del conseguimento della pensione con opzione donna è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.

Per chi va in pensione con quota 102, il limite più rilevante è quello dell’incompatibilità con i redditi d’impresa o di lavoro autonomo non occasionale. La riforma delle pensioni potrebbe essere l’occasione per superare tale incompatibilità e garantire al pensionato la possibilità di continuare a lavorare o iniziare a svolgere una nuova attività. Naturalmente in obbligo di contribuzione e garantendo il meccanismo del supplemento di pensione. Anche per il contribuente in regime forfettario che va in pensione.