Cosa succede ai rimborsi da 730 laddove nel corso dell’anno è cambiato il sostituto d’imposta, ma il contribuente in fase di presentazione della dichiarazione lo ha erroneamente indicato quale soggetto tenuto a effettuare il conguaglio?

Il vantaggio legato alla presentazione del 730 anziché del modello Redditi, per i lavoratori dipendenti sta proprio nel fatto che i conguagli a credito (rimborsi 730) o a debito sono effettuati direttamente in busta paga a opera del datore di lavoro. c.d. sostituto d’imposta.

Prima di analizzare gli effetti sui rimborsi da 730 nel caso sia stato indicato un sostituto d’imposta errato, vediamo qual è la procedura che porta all’effettuazione dei conguagli in busta paga.

I conguagli dal 730. Procedura e tempistiche dei rimborsi

Come da circolare n°4/2018 sui conguagli da 730,

  • i Centri di assistenza fiscale (Caf) e i professionisti abilitati prestano assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730;
  • nell’ambito delle attività di assistenza fiscale i Caf/professionisti e i sostituti d’imposta trasmettono all’Agenzia delle entrate in via telematica, unitamente alle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti (modello 730), il risultato finale delle dichiarazioni stesse (modello 730-4);
  • l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei sostituti d’imposta i dati relativi alle dichiarazioni presentate via web e quelli comunicati dai sostituti stessi, dai Caf e dai professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale;
  • i sostituti d’imposta, a seguito della ricezione dei risultati contabili da parte dell’Agenzia delle entrate, effettuano i conguagli in busta paga.

Sulle tempistiche di effettuazione dei conguagli, l’art.19 del D.M. 164/1999,

Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, ovvero utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto.

Colui che ha prestato assistenza fiscale, comunica il risultato contabile all’Agenzia delle entrate entro:

  • il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
  • il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
  • il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
  • il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
  • il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

Da qui, sempre in base.  all’art.19 sopra citato, i rimborsi saranno così effettuati:

  • con modello 730 consegnato a giugno: rimborso 730 a luglio/agosto;
  • modello consegnato a luglio: rimborso 730 ad agosto-settembre;
  • con modello consegnato a settembre: rimborso ad ottobre/novembre.

Rimborsi 730. Cosa fare se è cambiato il sostituto d’imposta

Fatta tale doverosa ricostruzione, veniamo al quesito che ci siamo posti in premessa.

Cosa succede in caso di errata indicazione nel 730 del soggetto tenuto ad effettuare i conguagli in busta paga (datore di lavoro)?

Ebbene, per quanto riguarda il datore di lavoro, ingiustamente chiamato in causa, questo deve restituire immediatamente ai Caf o ai professionisti abilitati i 730-4 relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro e pertanto non sono tenuti ad effettuare i conguagli.

Il sostituto d’imposta: quando può negare il conguaglio

Al riguardo, in base alle indicazioni di cui alla circolare n° 4/2018,  il diniego di effettuare il conguaglio da parte del sostituto è possibile esclusivamente nei casi in cui il rapporto di lavoro con il contribuente:

  • non è mai esistito;
  • è cessato prima della data stabilita per l’avvio della presentazione del modello 730.

Tenuto conto che la Certificazione Unica (CU) deve essere consegnata dal sostituto d’imposta al percipiente entro il 31 marzo, si considera il 1° aprile quale data di avvio della presentazione del modello 730.

Da qui, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, ne deve dare comunicazione tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili. Ciò per consentire al Fisco di informare il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.

Cosa può fare il contribuente

Lato contribuente, come riportato sulla rivista Fisco oggi dell’Agenzia delle entrate, questo può:

  1. presentare, direttamente o tramite un Caf o un professionista abilitato, un modello 730 integrativo di “tipo 2”. Indicando il sostituto tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio;
  2. se non ha un sostituto d’imposta dovrà indicarne l’assenza, barrando l’apposita casella nel 730 integrativo di tipo 2.

In tale ultimo caso, i rimborsi saranno effettuati direttamente dall’Agenzia delle entrate, comunicando il proprio codice Iban.

Riassumendo…

  • I conguagli da 730 sono effettuati dai sostituti d’imposta in busta paga secondo precise scadenze;
  • in caso di errata indicazione nel 730 del sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i conguagli, è possibile rimediare;
  • i rimborsi saranno effettuati direttamente dall’Agenzia delle entrate, comunicando il proprio codice Iban.