Anche l’INPS agisce da sostituto d’imposta occupandosi dei conguagli ossia dei rimborsi o delle trattenute risultanti dal 730 dei pensionati. La tempestività di effettuazione dei conguagli dipende dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. A ogni modo i primi conguagli saranno effettuati da agosto in avanti. Tempistiche ribadite con il messaggio n° 2640 del 17 luglio.

Sul sito internet dell’istituto di previdenza, è disponibile un servizio che permette di verificare le risultanze del 730 e i conguagli che verranno effettuati dall’INPS.

Grazie allo stesso servizio che prende il nome di “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” il pensionato può anche comunicare di non voler pagare il 2° acconto Irpef.

Ciò comporterà una diretta conseguenza sulla pensione di novembre che sarà più alta. Naturalmente per comunicare questa scelta ci devono essere i presupposti. Vediamo allora chi può assicurarsi una pensione più alta a novembre.

Rimborsi 730 con effetti sulla pensione. Casi di sostituzione e diniego (messaggio INPS)

Innanzitutto per essere certi che l’INPS agisca da sostituto di imposta rispetto al nostro 730 è necessario verificare che non siamo in una situazione di diniego.

In primis, l’INPS effettua i conguagli sulla base delle risultanze del 730/4 se nel 2024, il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini IRPEF. Ad esempio, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, prestazione NASpI, ecc.

Dunque è da escludersi l’operatività dell’INPS quale sostituto d’imposta nel caso di erogazioni di:

  • prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere (cfr. il riscontro a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 956-246/2020);
  • le prestazioni assistenziali (assegni sociali, pensioni di invalidità civile, assegno unico e universale per i figli a carico e assegno per il nucleo familiare).

In tali casi si tratta di prestazioni esenti ai fini Irpef. Dunque non si pagano imposte.

Il rapporto di sostituzione non ricorre altresì nei casi in cui la prestazione erogata sia cessata in data antecedente al 1° aprile 2024.

Sul diniego, l’INPS può contare su tre codici aggiuntivi al fine di dare comunicazione alla stessa Agenzia della mancata gestione dei conguagli.

Per i casi di incapienza, qualora sia impossibile per l’INPS effettuare o completare i conguagli 730 a debito (a causa, ad esempio, della cessazione della prestazione o in casi di prestazione diventata esente) sono previsti i seguenti codici:

  • codice CP, conguaglio non possibile parziale;
  • codice CT, conguaglio non possibile totale.

Un ulteriore codice è identificato con “ES”, diniego per soggetti residenti all’estero.

Rimborsi 730 con effetti sulla pensione. Come avere una pensione più alta a novembre

Sul sito internet dell’istituto di previdenza, è disponibile un servizio che permette di verificare le risultanze del 730 e i conguagli che verranno effettuati dall’INPS.

In particolare grazie alle credenziali personali (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), i pensionati possono accedere al  servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale www.inps.it.

Attraverso tale servizio è possibile consultare i seguenti dati:

  • avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
  • conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
  • eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione da parte dell’INPS all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta;
  • importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.

Non trovano applicazione le novità della riforma fiscale su trattenute e rimborsi.

Infatti, ’l’INPS effettua i conguagli relativi alle dichiarazioni 730 a partire dal mese di agosto e la rateizzazione massima applicabile è di 4 mesi. Si conclude con il mese di novembre.

E’ possibile bloccare il 2° acconto Irpef di novembre

Il servizio in esame permette di presentare eventualmente anche la richiesta di annullamento o di riduzione del 2° acconto Irpef. O dell’unica rata dell’acconto. Ciò deve avvenire entro il 10 ottobre. In tal modo ci si assicura un assegno più alto a novembre.

Attenzione alle tempistiche.

Infatti, nel messaggio messaggio n° 2640 del 17 luglio sui conguagli del 730, è messo in evidenza che:

L’annullamento o la variazione della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca, il cui addebito è previsto per il mese di novembre 2024, può subire un differimento in ragione delle tempistiche con cui viene effettuata la richiesta di variazione, e ai tempi necessari per la predisposizione dei flussi di pagamento delle prestazioni relative al mese di novembre 2024.

Nei fatti, se  la richiesta di annullamento o variazione perviene all’INPS dopo l’elaborazione delle prestazioni in pagamento nel mese di novembre 2024, non sarà possibile applicare tempestivamente la richiesta; la riduzione, pertanto, verrà applicata sulla successiva mensilità di dicembre 2024.

Ci sarà il rimborso dell’importo relativo alla seconda o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca, trattenuto nel mese di novembre 2024.

La richiesta di annullamento del secondo acconto o di una sua variazione al ribasso, può essere legata al fatto che il contribuente ha valutato che guadagnerà di meno nel 2024 rispetto al 2023; dunque non avrebbe senso versare degli acconti che coprono l’Irpef pagata per il 2023.

Riassumendo…

  • A partire dal mese di agosto l’INPS applica le trattenute o i rimborsi da 730 sulla pensione;
  • la rateizzazione massima applicabile è di 4 mesi;
  • è possibile bloccare il pagamento dell’acconto o richiedere di versare in misura ridotta rispetto alle risultanze del 730;
  • la richiesta può essere presentata tramite il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”.