Rimborsi fiscali per gli eredi, sarà vero? Per chi eredita qualunque cosa, solitamente, subito dopo la gradita sorpresa arriva la preoccupazione per oneri, tasse e balzelli da pagare.

Infatti, il “fortunato” erede dovrà sborsare di tasca propria un bel po’ di euro per entrare in possesso di quanto gli spetta di diritto.

Ovviamente senza mai trarre beneficio dagli eventuali crediti vantati dal “caro estinto” verso lo Stato.

Dal 20 agosto 2022, invece, è in vigore una legge che cambia le cose e agevola, seppur in minima parte, gli eredi designati prevedendo dei rimborsi fiscali.

Dunque, oltre alle importanti novità sulle soglie del debito IVA, in base alle quali l’Agenzia delle entrate invia all’imprenditore comunicazione dei debiti non versati e scaduti, c’è anche altro. La Legge n 122 di conversione del DL Semplificazioni, pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 193 del 19 agosto (ed entrata in vigore a partire dal 20 agosto 2022) contiene un’interessante novità che riguarda i rimborsi fiscali degli eredi.

La modifica al testo unico del DL Semplificazioni che parla di rimborsi fiscali agli eredi

È infatti introdotta una modifica al testo unico delle disposizioni riguardo l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS).

Quindi i rimborsi fiscali spettanti al defunto, di competenza dell’Agenzia delle entrate, saranno erogati, salvo diverse disposizioni degli interessati, agli eredi nella dichiarazione di successione.

Deve, dunque, risultare in modo inequivocabile se l’eredità è devoluta per legge a soggetti terzi.

L’importo del rimborso sarà corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Chi eredita può anche non accettare il rimborso fiscale, riversando l’importo erogato direttamente all’Agenzia delle entrate.

Un’erogazione più rapida grazie alle procedure informatiche

L’aspetto interessante di questa modifica è che permette all’Agenzia delle entrate di erogare i rimborsi in modo molto più celere che in passato, sfruttando anche procedure informatiche automatizzate in grado di snellire tutto il processo.

Le comunicazioni relative alle modalità utili a ricevere il rimborso fiscale saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.