Rimborso contributi INPS, per restituzione dei versamenti della contribuzione del massimale indebitamente versata dal datore di lavoro, compresa la restituzione della quota trattenuta al dipendente.

L’applicazione del massimale di contribuzione divide la platea dei contribuenti in vecchi e nuovi iscritti.

La classificazione dei lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie si dividono in vecchi iscritti e nuovi iscritti, ed esattamente:

  • vecchi iscritti: i lavoratori in possesso di anzianità contributiva in forme assicurative obbligatorie in periodi precedenti;
  • nuovi iscritti: i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dal 1° gennaio 1996 e privi di anzianità contributiva precedente.

La differenza ha fatto desumere degli elementi che possono comportare il pagamento di una contribuzione indebita da parte delle imprese.

Vediamo perché e se è possibile chiedere il rimborso.

La legge di Stabilità 2016 n. 208/201,  nell’art. 1 comma 18, stabilisce che: “il comma 18 dell’articolo 2 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1 gennaio 1996 non sono soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda”.

Questa interpretazione è stata confermata anche dall’INPS.

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Rimborso contributi INPS e massimale di contribuzione

La norma, all’art. 2 comma 18 della legge n. 335/1998, ha introdotto l’applicazione di un massimale annuo della base contributiva e pensionabile per tutti coloro che si iscrivono a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31/12/1995 e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo.

Nasce così una differenza fra vecchi iscritti e nuovi iscritti. La differenza sostanziale è che per coloro che risultano in possesso di anzianità contributiva anteriore al 1996, il massimale non viene applicato e quindi la retribuzione imponibile viene interamente assoggettata a contribuzione previdenziale.

L’esclusione al minimale è anche per i lavoratori che, pur iscritti successivamente al 1996, abbiano acquisito anzianità contributiva, che hanno presentato una domanda di accredito figurativo o di riscatto.

La collocazione delle due categorie di lavoratori può aver causato errori di collocazione tra vecchi e nuovi, con la conseguenza di versamenti di una contribuzione indebita versata oltre il massimale.

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Rimborso versamenti indebiti

La norma prevede che i contributi versati indebitamente sono annullabili da parte dell’INPS se all’atto dell’accertamento non sono trascorsi cinque anni dalla data del versamento e sono rimborsabili al datore di lavoro se la relativa domanda pervenga entro il termine di prescrizione ordinaria.

Sono suscettibili di convalida, invece, i contributi versati da oltre il quinquennio considerato. (circolare INPS n. 282/1995).

La circolare chiarisce che i contributi versati indebitamente, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e sono rimborsabili al datore di lavoro, anche per la quota trattenuta al lavoratore, che dev’essere restituita al lavoratore.