La recente risposta n. 144 del 3 luglio 2024 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardo al trattamento fiscale dei rimborsi per le spese sportive sostenute dai dipendenti per i propri figli. In particolare, l’Agenzia ha precisato che tali rimborsi, se erogati per attività sportive non legate a iniziative scolastiche o educative, sono soggetti all’IRPEF.

Ma andiamo con ordine.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 51 del Tuir, ogni somma o valore percepito dai dipendenti in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito da lavoro dipendente e, di conseguenza, è soggetto a tassazione.

Questa regola comprende anche le erogazioni liberali e i rimborsi, salvo specifiche esenzioni previste dalla legge.

Il caso

Il chiarimento dell’Agenzia si rivolge a una società intenzionata a includere, nell’ambito del proprio welfare aziendale, il rimborso delle spese per attività sportive svolte dai figli dei dipendenti in circoli sportivi, palestre e istituti scolastici.

La società in questione ha sottolineato che le attività sportive sarebbero erogate da una stessa associazione sportiva attraverso corsi annuali.

Basandosi sul riconoscimento costituzionale del valore educativo e sociale dell’attività sportiva, la società sperava di poter considerare tali spese esenti da IRPEF ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis) del Tuir.

Rimborso spese sportive dei figli

L’Agenzia ha ribadito che le somme erogate dal datore di lavoro per l’educazione e l’istruzione dei familiari dei dipendenti, compresi i servizi integrativi e di mensa, le ludoteche e i centri estivi e invernali, non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Questo principio è stato confermato e ampliato nel corso degli anni, includendo anche le scuole materne. E sostituendo il termine desueto “colonie climatiche” con centri estivi e invernali.

Ricordiamo anche che il legislatore prevede la detrazione IRPEF per le spese sportive dei figli.

Un ulteriore chiarimento riguarda le borse di studio.

Nella risposta interpello sulle spese sportive dei figli rimborsate, l’Agenzia Entrate ricorda che con la circolare n. 238/2000 è specificato che i benefit con finalità didattica, come rimborsi per rette scolastiche, tasse universitarie e libri di testo, rientrano nell’esenzione IRPEF. Sono inclusi anche gli incentivi economici per gli studenti che raggiungono livelli di eccellenza scolastica.

Esclusione delle attività sportive non scolastiche

In riferimento ai rimborsi per le spese sportive sostenute dai familiari dei dipendenti, l’Agenzia ha chiarito che tali spese non rientrano nell’esenzione IRPEF se le attività non fanno parte dei piani di offerta formativa scolastica. Questo implica che le spese per attività sportive erogate da associazioni sportive esterne non sono esenti da tassazione. A meno che non siano incluse nelle iniziative scolastiche.

Per le aziende, questo chiarimento implica la necessità di valutare attentamente le attività da includere nei piani di welfare aziendale. È fondamentale distinguere tra le attività che possono beneficiare dell’esenzione fiscale e quelle che, invece, concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente. Le aziende devono quindi strutturare i propri programmi di welfare in modo da rispettare le normative vigenti, garantendo al contempo il massimo beneficio per i dipendenti.

Riassumendo…

  • l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rimborsi per le spese sportive sostenute dai dipendenti per i propri figli sono soggetti all’IRPEF. Ciò se le attività sportive non sono parte di iniziative scolastiche
  • questo chiarimento è cruciale per le aziende che desiderano implementare programmi di welfare aziendale efficaci e conformi alla legge
  • le aziende devono quindi assicurarsi che le attività incluse nei piani di welfare siano esenti da tassazione solo se strettamente connesse all’educazione e all’istruzione scolastica.