Con un sistema pensionistico sempre più incerto, gli italiani spendono sempre più in pensione complementare. La ricerca di fondi pensione negli ultimi tempi è aumentata. L’attenzione è rivolta in particolare verso quelli che permettano riscatto o anticipazioni delle somme versate.

Una delle peculiarità dei fondi pensioni, infatti, è che la somma di quanto accumulato ritorna nella disponibilità del soggetto che aderisce solo nel momento in cui per lui scatta il pensionamento. Tuttavia, sono previste specifiche ipotesi in cui è ammesso riscatto o anticipazione.

Vediamo quali sono.

Fondo pensione complementare, le anticipazioni

La possibilità di richiedere prima del pensionamento una parte del patrimonio accumulato in un fondo pensione complementare è prevista, ad esempio per:

  • spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni riguardanti sé, il coniuge o i figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. In qualsiasi momento è possibile richiedere fino al 75% del capitale maturato
  • acquisto o ristrutturazione prima casa propria o dei figli. Dopo 8 anni di iscrizione ad una forma pensionistica è possibile richiedere fino al 75% del capitale maturato.
  • ulteriori esigenze, senza necessità di giustificarle. Dopo 8 anni di iscrizione ad una forma pensionistica è possibile richiedere fino al 30% del capitale maturato.

Sono queste le c.d. anticipazioni, che si differenziano da riscatto in quanto danno la possibilità di reinvestire nuovamente nel fondo il capitale chiesto in anticipo.

Il riscatto totale o parziale

Oltre ad anticipazioni è possibile chiedere riscatti totali o parziali del capitale maturato fino a quel momento. Una volta riscattato, il capitale non può essere ricostituito.

Il riscatto del fondo pensione complementare può essere chiesto per i seguenti specifici motivi, ad esempio:

  • inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi oppure mobilità o cassa integrazione. In questi casi è ammesso chiedere il riscatto parziale del 50% che sale al 100% in caso di inoccupazione superiore a 48 mesi.
  • invalidità permanente che riduce la capacità lavorativa a meno di un terzo. In tale ipotesi è ammesso il riscatto totale.
  • morte del lavoratore prima che abbia maturato il diritto alla pensione. Gli eredi o i beneficiari possono chiedere i riscatto totale possono chiedere il riscatto totale.

Altre ipotesi di riscatto sono quelle previste specificamente dallo statuto e dal regolamento della forma pensionistica integrativa.

E’ possibile avere il riscatto totale laddove si perdano i requisiti previsti per partecipare al fondo pensione complementare.