L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 659 del 5 ottobre 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito alla detrazione per interventi di ristrutturazione e di recupero del patrimonio edilizio in caso di frazionamento dell’unità immobiliare. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’Istante è comproprietario con tre fratelli di un complesso immobiliare sul quale nel 2019 sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La ristrutturazione ha determinato la realizzazione di 4 appartamenti per il costo di 400 mila euro + Iva, di questi:

  • 200 mila euro pagati con bonifico bancario
  • 200 mila euro mediante permuta di parte dell’immobile non interessato dai lavori

Ciò posto, l’Istante chiede possa fruire della detrazione – pari al 50% delle spese, fino ad un ammontare complessivo non superiore 96.000 euro – anche per quelle di ristrutturazione sostenute mediante la permuta di parte dell’immobile.

Ristrutturazione e frazionamento, il tetto del bonus non è moltiplicabile

L’Agenzia delle entrate risponde al quesito del contribuente con esito negativo.

Nel caso di interventi che determinino la suddivisione in più unità immobiliari il limite di spesa ammesso in detrazione va calcolato con riferimento al numero delle unità immobiliari all’inizio degli interventi edilizi.

Nel caso prospettato dall’istante, la ristrutturazione ha interessato un’unica unità immobiliare che, a fine lavori, risultata essere stata frazionata in 4 appartamenti. In tale ipotesi, pertanto, trova applicazione il limite di 96.000 euro.

Come se non bastasse, per poter fruire dell’agevolazione in argomento, il pagamento delle spese detraibili può essere disposto esclusivamente mediante bonifico bancario.

L’Istante ha dichiarato che soltanto parte della spesa (200 mila euro) è stata pagata mediante bonifico. Ne consegue che risulta già superato il limite di spesa ammesso.

Per tali motivazioni, conclude l’agenzia delle entrate, “il quesito posto dal contribuente non assume rilievo ai fini della fruizione della detrazione per le ristrutturazioni edilizie”.

 

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