Stop alla ritenuta fiscale al 20% sui bonifici dall’estero con un comunicato stampa del Ministro dell’Economia e delle Finanze che annuncia l’adozione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che sospende l’operatività della ritenuta del 20 percento sui redditi derivanti da investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria applicata automaticamente dagli intermediari finanziari.

Bonifici esteri ritenuta fiscale 20%

La ritenuta al 20% sui bonifici esteri è stata introdotta per gli intermediari residenti che devono applicare la tassazione  sui redditi derivanti da investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria.

Una ritenuta fiscale che è stata originariamente predisposta, nel corso dell’anno 2012, nel quadro delle iniziative di risposta alla richiesta di informazioni della Commissione Europea (caso EU Pilot 171/11/Taxu), relative alla non proporzionalità degli adempimenti e delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale, rispetto agli obiettivi di contrasto all’evasione perseguiti dall’Italia, attraverso il predetto monitoraggio. La stessa disposizione è stata introdotta nell’ordinamento soltanto il 6 agosto 2013 con la legge europea n. 97.

Ritenuta fiscale 20% bonifici esteri

E’ stata l’Agenzia delle entrate con un provvedimento direttoriale, n. prot. 2013/151663 , ad aver analizzato la ritenuta fiscale sui bonifici dall’estero, prevedendo l’introduzione della ritenuta  fiscale a titolo d’acconto con l’aliquota del 20 per cento sui trasferimenti riguardanti redditi di capitale e redditi diversi, derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria, che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, come:

  •  interessi e altri proventi, dovuti da soggetti non residenti, derivanti da contratti di mutuo, deposito e conto corrente, diversi da quelli bancari, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), del TUIR;
  •  importi delle rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile il cui debitore sia un soggetto non residente, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera c), del TUIR;
  •  compensi erogati da soggetti non residenti per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera d), del TUIR; 
  •   tutti gli interessi e altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera h), del TUIR;
  •  plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili situati all’estero, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR;
  •  plusvalenze realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di terreni detenuti all’estero suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo le disposizioni vigenti in materia nel Paese in cui è situato il terreno al momento della cessione, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR;
  •  redditi derivanti dalla locazione di immobili situati all’estero, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera f), del TUIR. 

Per maggiori dettagli vedi qui Bonifici dall’estero, dal 1 febbraio 2014 ritenuta fiscale al 20%

 Ritenuta fiscale bonifici esteri: lo stop

Il ministero dell’economia e delle finanza in considerazione dell’evoluzione del contesto internazionale in materia di contrasto all’evasione fiscale cross-border, che ha subito una forte accelerazione, attraverso la creazione di un modello di accordo intergovernativo (IGA) per lo scambio di informazioni tra gli USA e gli altri Paesi, fa ritenere ormai superata la disposizione che ha introdotto la predetta ritenuta al 20% sui bonifici esteri, atteso che le informazioni sui redditi di fonte estera di pertinenza di residenti italiani saranno disponibili attraverso il canale dello scambio automatico multilaterale di informazioni.

Rinvio al 1 luglio 2014

Il provvedimento rinvia gli obblighi suddetti al 1 luglio 2014 e gli acconti eventualmente già trattenuti da intermediari finanziari sulla base della norma in oggetto saranno rimessi a disposizione degli interessati dagli stessi intermediari.