La comunicazione per la riduzione della base imponibile per il calcolo della ritenuta d’acconto sulle provvigioni deve essere presentata entro il 31 dicembre. La regola generale descritta nell’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che sulle provvigioni corrisposte su rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, debba essere applicata una ritenuta a titolo di acconto pari al 23%. Tale ritenuta, dovuta anche sulle prestazioni occasionali, e va calcolata in particolare:

  • sui compensi spettanti per l’attività esercitata;
  • su eventuali sovrapprezzi dovuti sulla differenza fra il prezzo fissato dal committente e quello ottenuto dall’agente;
  • sulle somme percepite dall’agente o dal rappresentante relative ai contratti conclusi direttamente dalla casa mandante con il cliente;
  • sui corrispettivi in natura;
  • su ogni altro compenso inerente l’attività prestata.

I corrispettivi sopra elencati, prima di essere sottoposti a ritenuta d’acconto, andranno ridotti al 50%.

Solo su tale importo è da calcolare la ritenuta del 23%, che andrà successivamente versata all’erario su modello F24, utilizzando il codice tributo 1038.

Chi può chiedere la riduzione della ritenuta d’acconto dal 23% al 20% ?

La base di commisurazione della ritenuta può essere ridotta al 20% del corrispettivo qualora l’agente o rappresentante si avvalga in via continuativa della collaborazione di dipendenti o di terzi. Con il D.M. 16.04.1983 sono state definite le figure del dipendente e del terzo:

  • dipendente: il soggetto che presta la propria attività lavorativa alla dipendenze e sotto la direzione dell’intermediario. Non è prevista una particolare qualifica;
  • terzo: il soggetto che collabora con l’intermediario senza vincolo di subordinazione. Trattasi, sostanzialmente di altri agenti, di subagenti, di procacciatori e di figure similari. È considerato terzo anche il collaboratore di impresa familiare che sia impiegato direttamente nell’attività commerciale. Allo stessa stregua sono considerati terzi anche gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.

La quantità di dipendenti o di terzi non è rilevante.

Al contrario è richiesto, per avere diritto alla riduzione della base imponibile per il calcolo della ritenuta, che le prestazioni siano effettuate per la maggior parte del periodo d’imposta,  per almeno 181 giorni nell’anno. Qualora l’intermediario si avvalga esclusivamente di “terzi”, la presunzione di continuità si verifica quanto egli abbia sostenuto, nel periodo d’imposta precedente, costi per prestazioni di tali soggetti in misura superiore al 30% delle provvigioni imputabili a tale esercizio.

Scadenza e modalità di presentazione della comunicazione per la ritenuta ridotta

Secondo le vecchie regole, l’interessato doveva inviare, la richiesta di calcolo della ritenuta sulla base imponibile ridotta andava inviata al sostituto d’imposta (ditta mandante) tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Inoltre, doveva essere rinnovata di anno in anno per far valere il beneficio: per l’anno 2014, la richiesta doveva essere fatta entro il 31.12.2013. In base all’art. 27 del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 settimo comma, in attesa di un apposito provvedimento, la dichiarazione potrà essere presentata non solo mediante l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento, ma anche a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e con valenza non solo per l’anno successivo ma fino a quando permangono le condizioni previste per il riconoscimento dell’agevolazione. Nel caso in cui, durante il periodo d’imposta, si verificassero delle variazioni della situazione che permetteva la riduzione della base di calcolo della ritenuta (esempio, si dimettesse il dipendente), l’intermediario deve notificare entro 15 giorni la modifica alla ditta mandante, in maniera da ripristinare la regola generale. Un’altra situazione che si può verificare riguarda il soggetto che inizia l’attività durante l’anno, in quanto potrà beneficiare della ritenuta ridotta, ma avrà solamente 15 giorni dalla stipula del contratto per effettuare la comunicazione al sostituto d’imposta.

Anche nel caso di prestazioni occasionali è possibile richiedere l’applicazione della riduzione della base imponibile. La comunicazione va presentata non oltre il termine entro cui, per disposizioni normative, accordi contrattuali od usi, le operazioni dalle quali maturano le provvigioni da assoggettare a ritenuta si considerano concluse (art. 3 del D.M. 16.4.1983). Resta invariata la normativa avente ad oggetto i compensi spettanti agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. 31/3/1998, n. 114): la ritenuta, operata a titolo di imposta, va conteggiata sull’ammontare delle provvigioni percepite ridotta del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.

Com’è sanzionata l’omissione della comunicazione?

L’art. 27 del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175, rivede anche l’aspetto sanzionatorio in quanto l’omissione della comunicazione relativa alla perdita dei requisiti da parte dell’intermediario è punita non più la sanzione da due a tre volte la maggiore ritenuta che avrebbe dovuto essere applicata ma comporta l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 8/12/1997, n. 471