A pochi giorni dalla scadenza del 30 giugno, termine entro il quale è possibile presentare domanda di rottamazione delle cartelle, in redazione di Investire oggi continuano ad arrivare nuovi quesiti. Ne abbiamo selezionato uno molto interessante.

“Il mese scorso ho presentato domanda di rottamazione delle cartelle tramite il portale dell’Agenzia delle entrate-riscossione. Dopo l’invio, mi sono accorto di non aver inserito nella domanda una cartella relativa ad un avviso bonario che non ho pagato. E’ possibile rettificare la domanda già inviata? In poche parole, vorrei inserire nella nuova domanda di rottamazione tutti i debiti riportati nella prima adesione, aggiungendo quello dell’avviso bonario”.

 

Prima di dare una risposta al nostro lettore, vediamo quali sono i vantaggi legati alla sanatoria delle cartelle.

La rottamazione delle cartelle

L’adesione alla rottamazione delle cartelle, ex Legge 197/2022, Legge di bilancio 2023, consente al contribuente con debiti verso il Fisco o altre Amministrazioni/Enti di chiudere i propri debiti ottenendo un forte sconto rispetto all’importo indicato nella cartella.

Infatti, presentata la domanda di rottamazione entro il 30 giugno e ricevuto il riscontro dell’Agenzia delle entrate, il contribuente sarà tenuto a pagare:

  • il tributo, l’imposta o la tassa indicata nella cartella;
  • le spese di rimborso per le procedure esecutive;
  • le spese di notifica della cartella di pagamento;
  • gli interessi di dilazione al 2% se decide di pagare a rate.

Tuttavia, beneficerà dell’azzeramento delle sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto; dgli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; delle somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99). Non dovrà versare neanche l’aggio della riscossione. Aggio che era ancora dovuto per le vecchie cartelle.

Il contribuente potrà pagare la rottamazione: in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023; oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive.

Le prime due rate , con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023.

Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno versate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. A decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute. Le altre 16 invece saranno di pari importo. Chi decide di rateizzare, pagherà gli interessi al tasso del 2 per cento annuo. Gli Interessi saranno calcolati a decorrere dal 1° novembre 2023.

Rottamazione cartelle. Ultimi giorni anche le dichiarazioni sostitutive e integrative

Fatta tale ricostruzione, in merito al quesito esposto in premessa, per dare una risposta concreta, ci viene in aiuto quanto riportato dall’Agenzia delle entrate-riscossione in un comunicato stampa dello scorso febbraio.

Nel comunicato citato era riportato che:

Il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione che potranno essere riferite ad altri carichi (in questo caso andranno a integrare la precedente e ciascuna domanda genererà un proprio piano di definizione agevolata) oppure riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata (e perciò saranno considerate sostitutive della precedente). A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della Definizione (comprensive di eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive non indicate nel Prospetto informativo) e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

Dunque, nel suo caso specifico, il contribuente di cui al quesito potrà presentare una nuova domanda di rottamazione, inserendo il debito dimenticato in precedenza. In aggiunta ai debiti indicati nella prima domanda di adesione. In tal modo, la nuova domanda di rottamazione sostituirà quella presentata in precedenza.

Una nuova domanda può essere presentata anche solo per cambiare la scelta del numero delle rate in cui pagare il totale dovuto ai fini della sanatoria.

Riassumendo…

  • Entro il 30 giugno può essere presentata la domanda di rottamazione delle cartelle;
  • entro la stessa data, è possibile inviare una domanda sostitutiva/ integrativa della precedente;
  • il contribuente può anche presentare una domanda aggiuntiva rispetto alla prima già inoltrata all’ADER, in tal modo avrà piani di rateizzazione separati tra loro;
  • non saranno considerate valide le domande presentate dopo il 30 giugno.