Manca meno di un mese alla scadenza del 30 aprile 2023, termine entro il quale privati, imprese e professionisti possono presentare istanza di rottamazione delle cartelle per chiudere ogni pendenza con il Fisco o con altre amministrazioni; la rottamazione riguarda anche il bollo auto e le multe stradali.

Detto ciò, per chi volesse evitare eventuali conseguenze negative legate a fermi amministrativi, ipoteche, ecc, il consiglio è quello di presentare l’istanza di adesione al più presto; in caso di errori o dimenticanze, è sempre possibile integrare la domanda di rottamazione delle cartelle.

In questo approfondimento ci soffermeremo proprio su questo aspetto ossia sugli effetti della presentazione di ulteriore domande successive alla prima richiesta di adesione. Facendo sempre attenzione a non commettere i soliti tre errori di cui abbiamo detto in precedenza.

La rottamazione delle cartelle. Domanda entro il 30 aprile

La domanda di rottamazione delle cartelle può essere presentata solo in via telematica entro il prossimo 30 aprile.

Possono essere oggetto di istanza, i debiti affidati per il recupero all’Agente della Riscossione, ora Agenzia delle delle entrate-riscossione, tra il 1° gennaio del 2000 e il 30 giugno 2022; la sanatoria può riguardare l’Irpef, l’IRES, l’Iva, i tributi locali, ecc; sono rottamabili non solo le cartelle ma anche gli avvisi di accertamento esecutivi e gli avvisi di addebito dell’INPS. Sempre se sono stati affidati per il recupero all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio del 2000 e il 30 giugno 2022.

Una volta presentata domanda di sanatoria, entro il prossimo 30 giugno, l’ADER inviterà al contribuente la c.d. comunicazione delle somme dovute. Si tratta di un prospetto nel quale sono riportati i debiti rispetto ai quali il contribuente è effettivamente ammesso alla sanatoria.

Detto ciò, soffermiamoci sulla possibilità di presentare più domande di sanatoria rispetto alla prima validamente inoltrata all’ADER.

Rottamazione cartelle. Effetto sostitutivo tra più domande

In base alle indicazioni contenute in un comunicato stampa pubblicato dall’ADER in data 16 febbraio:

La richiesta di adesione alla Definizione agevolata deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023 utilizzando l’apposito servizio disponibile, a partire dallo scorso 20 gennaio, sul sito www.

agenziaentrateriscossione.gov.it. Il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione che potranno essere riferite ad altri carichi (in questo caso andranno a integrare la precedente e ciascuna domanda genererà un proprio piano di definizione agevolata) oppure riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata (e perciò saranno considerate sostitutive della precedente). A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della Definizione (comprensive di eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive non indicate nel Prospetto informativo) e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

Da qui, per chi corre il rischio di subire un fermo amministrativo, un pignoramento o quant’altro, il consiglio è quello di presentare domanda di rottamazione delle cartelle al più presto; la domanda presentata è comunque modificabile:

  • inserendo altri debiti, in tal caso si avrà un altro piano di rateazione separato rispetto al primo;
  • rivedendo quelli inseriti nella prima istanza, in tal caso la prima domanda sarà sostituita da quella successiva.

Dunque c’è un effetto sostitutivo della domanda che permette di rimediare ad eventuali errori commessi in fase di prima presentazione.