L’Agenzia delle entrate-riscossione, ADER, sta completando l’invio delle comunicazioni circa l’esito della domanda di rottamazione delle cartelle che i contribuenti hanno presentato entro lo scorso 30 giugno. Una volta che il contribuente ha ricevuto la “c.d. “comunicazione delle somme dovute“, viene a conoscenza se: è stato ammesso alla sanatoria, è stato ammesso solo in parte; è stato escluso.

Laddove l’esito sia negativo, il contribuente ha ancora delle chance ossia può cercare comunque di limitare i danni per una mancata rottamazione delle cartelle.

Soffermiamoci sulle opzioni in capo al contribuente che ha ricevuto un secco no dall’ADER circa l’ammissione alla sanatoria.

La rottamazione delle cartelle

Entro il 30 settembre tutti coloro che hanno presentato istanza di rottamazione delle cartelle, sapranno se sono stati ammessi o meno alla sanatoria.

Nella comunicazione dell’ADER è indicato (fonte portale ADER):

  • l’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda di adesione;
  • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
  • la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di adesione: in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023; oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
    i moduli di pagamento precompilati;
  • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti della rottamazione sul conto corrente.

Nella comunicazione viene specifico se la domanda di rottamazione è stata accolta.

Rottamazione cartelle. Risposta e impugnazione, le opzioni per il contribuente

L’esito della domanda è associato a specifici codici esito.

I codici esito indicati nella comunicazione delle somme dovute sono i seguenti:

  • AT – Accoglimento totale della richiesta: i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono interamente “rottamabili” e nella lettera è indicato l’importo da pagare;
  • AP – Accoglimento parziale della richiesta: i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono in parte “rottamabili” e in parte “non rottamabili”. Per entrambe le tipologie nella lettera è indicato l’importo da pagare.
  • AD – I debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono interamente “rottamabili” e nessun importo risulta dovuto. Pertanto nella lettera non è indicato alcun importo da pagare a titolo di definizione agevolata.

Tuttavia, possono essere individuati ulteriori codici ossia: AX – I debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono in parte “rottamabili” e nessun importo risulta dovuto. Pertanto nella lettera non è indicato alcun importo da pagare. Sono presenti inoltre debiti in parte “non rottamabili” per i quali invece è indicato l’importo da pagare; RI – Rigetto: i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata non sono “rottamabili” e nella lettera è indicato l’importo da pagare.

Cosa può fare il contribuente se riceve una comunicazione AP, AX o RI. Accoglimento parziale o diniego totale.

Ebbene, per evitare conseguenze negative (vedi fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento, ecc.), il contribuente può pagare il debito rispetto al quale non è stato ammesso alla sanatoria, anche tramite una rateazione ordinaria. Inoltre, laddove dovesse ritenere ingiusta l’esclusione dalla sanatoria, può impugnare la comunicazione delle somme dovute dinanzi al giudice tributario.

Riassumendo…

  • Entro il 30 settembre coloro i quali hanno presentato domanda di rottamazione delle cartelle conosceranno l’esito della stessa;
  • l’ammissione alla sanatoria può essere totale ma anche solo parziale;
  • un’eventuale esclusione totale dalla rottamazione, può essere impugnata dinanzi al giudice tributario.