Ciascuna edizione della rottamazione cartelle offerta dal legislatore italiano ha rappresentato un’opportunità significativa per i contribuenti, concedendo loro la possibilità di regolarizzare debiti tributari pendenti attraverso condizioni agevolate, risparmiando sostanzialmente sanzioni e interessi.

L’ultima edizione è quella prevista dalla legge di bilancio 2023 e riguardante i carichi (debiti) affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

L’ultima chance offerta di definire in maniera conveniente la cartella aveva già avuto le sue vittime. Ossia i decaduti. Vale a dire coloro che non avevano pagato il dovuto entro le date indicate come scadenza.

Ad ogni modo è di recente intervenuto il decreto Milleproroghe 2024 (DL n. 215/2023), trasformato in Legge n. 18/2024. Tra le misure del provvedimento c’è la riapertura dei termini per chi non ha pagato.

Dunque, ai contribuenti è data una nuova chance per mettersi in regola, pagando le rate scadute entro date specifiche di marzo 2024.

Ma cosa comporta esattamente questa opportunità e quali sono le implicazioni per chi decide di non aderire?

La riapertura dei termini

La rottamazione delle cartelle esattoriali si configura come un’ancora di salvezza per i contribuenti in ritardo con i pagamenti delle tasse, consentendo loro di accedere a un regime di sanatoria per le proprie pendenze fiscali. Secondo le disposizioni del decreto, chi non ha versato la prima o unica rata, la seconda o la terza rata entro i termini previsti può regolarizzare la propria posizione effettuando un pagamento unico entro il 15 marzo 2024.

Anche per chi è stato coinvolto nelle tragiche alluvioni di maggio 2023, è prevista la possibilità di rientrare nel programma pagando le rate scadute entro la medesima scadenza del 15 marzo.

Le opzioni di pagamento sono varie e concepite per adattarsi alle esigenze di ciascuno: dal servizio “Paga on-line” ai canali telematici di banche e Poste Italiane, fino alla possibilità di effettuare pagamenti fisici presso istituti bancari, uffici postali, ricevitorie, tabaccai e, con appuntamento, agli sportelli dell’Agenzia Entrate Riscossione.

È possibile anche attivare la domiciliazione bancaria (addebito in c/c).

I bollettini di pagamento da utilizzare sono quelli allegati alla comunicazione di accoglimento della domanda rottamazione cartelle. Se smarriti sono scaricabili online dal sito dell’Agenzia Entrate Riscossione nella sezione dedicata alla definizione agevolata.

Rottamazione cartelle, cosa succede dopo il 15 marzo 2024

Per chi dovesse saltare anche la nuova scadenza del 15 marzo 2024 ancora nulla è perduto. Infatti, si potrà approfittare della finestra di tolleranza di cinque giorni (i c.d. 5 giorni tolleranza della sanatoria cartelle). Quindi, possibilità di pagare entro il 20 marzo 2024 senza nessuna conseguenza. Per chi pagherà, poi i successivi versamenti seguiranno il regolare piano di rateizzo scelto in sede di domanda.

Il problema si pone se non si pagherà nemmeno entro il 20 marzo. Il mancato pagamento entro i termini stabiliti ovvero l’esecuzione di un versamento parziale comporteranno la perdita dei benefici previsti dalla rottamazione, trasformando quanto già pagato in un mero acconto sul debito residuo.

Questo significherà che sul debito si dovranno pagare anche le somme che andrebbero risparmiate con la definizione agevolata, ossia: le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Se, dunque, da un lato la misura offre una via d’uscita per coloro che si trovano in difficoltà finanziarie, dall’altro richiede un atteggiamento responsabile e attento ai termini di pagamento per non vanificare i potenziali benefici.

Riassumendo

  • il decreto Milleproroghe 2024 offre un’altra chance per i decaduti dalla rottamazione cartelle edizione legge di bilancio 2023
  • c’è la possibilità di pagare le rate scadute e non pagate o pagate parzialmente. Tale pagamento deve essere fatto entro il 15 marzo 2024
  • chi non paga entro il 15 marzo può ancora pagare entro i 5 giorni successivi
  • se non si paga nemmeno entro il 20 marzo, anche una sola rata (in tutto o in parte), il contribuente perde tutti i benefici della definizione agevolata.