Entro il prossimo 20 marzo chi non ha pagato le rate della rottamazione delle cartelle potrà farlo senza perdere i vantaggi legati alla pace fiscale.

Infatti, il DL Milleproroghe ha previsto una remissione in bonis per chi aveva presentato domanda di rottamazione delle cartelle ma poi non riuscito a pagare una o nessuna delle prime rate della sanatoria.

Per mettersi a posto si potrà pagare tutto il dovuto, 1° 2° e 3° rata, entro il prossimo 20 marzo.

Per effetto delle proroga ritorna attuale la possibilità di scelta tra una rateazione ordinaria e la pace fiscale.

Da qui, è utile ricordare quali sono i vantaggi dell’una o dell’altra opzione.

La proroga della rottamazione delle cartelle

Prima di entrare nello specifico delle questione è necessario soffermarsi sulla proroga della rottamazione delle cartelle.

Nello specifico, l’art.3-bis del decreto citato prevede che:

“Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all’ articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , da corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l’inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l’integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022″.

Rispetto alla scadenza del 15 marzo, si applica una tolleranza di cinque giorni. Cosicché il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato entro mercoledì 20 marzo 2024.

Nel complesso al 20 marzo scadono le prime tre rate della rottamazione per i contribuenti “ordinari”.

Le restanti rate 2024 dovranno essere versate alle seguenti scadenze: 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.

Alla stessa data scadranno invece le prime due rate della proroga rottamazione per i residenti dei territori alluvionati.

Nello specifico, pagheranno due rate coloro i quali hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori di cui alle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana indicati dall’allegato n.

 1 dal DL 61/2023.

Tali soggetti potranno pagare la 1° e la 2° rata entro il 20 marzo. La terza rata dovrà essere versata entro il 31 maggio 2024. La quarta entro il 31 agosto 2024. Tali soggetti godono per legge di una proroga di tre mesi di tutte le scadenze ordinarie della sanatoria.

Rottamazione. Proroga o rateazione ordinaria? (scelta ancora possibile)

Fatta tale doverosa ricostruzione, veniamo alla scelta tra proroga della rottamazione delle cartelle e rateazione ordinaria, ex art.19 del DPR 602/73.

In primis c’è da dire che la rottamazione permette di avere diversi vantaggi esclusi in ipotesi di rateazione ordinaria.

In particolare, con la rottamazione anche in proroga, il debitore paga:

  • l’imposta, la tassa o il tributo indicato nella cartella (Irpef, Ires, tributi locali, bollo auto, ecc);
  • le spese di rimborso per le procedure esecutive; le spese di notifica della cartella di pagamento; gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme;
  • dovute in seguito alla sanatoria.

Non dovrà versare invece: le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione. Inoltre, non devono essere pagati neanche gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nonché sull’aggio della riscossione che per le precedenti rottamazioni era calcolato su imposta e interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

Con la rateazione ordinaria, con una semplice richiesta con la quale si dichiara di essere in difficoltà economica, vedi modello R1, sarà necessario pagare l’intero debito ma:

  • è possibile ottenere fino a 72 rate;
  • ogni rata può avere un importo pari o superiore a 50 euro.

Dunque, l’esborso è sostenibile per tutti. Al contrario, con la rottamazione delle cartelle, versando le prime due rate si paga già il 20% del totale dovuto.

Le altre rate invece sono costanti.

A ogni modo, sulla base di queste indicazioni, il contribuente potrà scegliere tra rottamazione delle cartelle o rateazione ordinaria. La scelta per la rottamazione per alcuni è obbligata.

Riassumendo…

  • Il 20 marzo scadono le prime tre rate della rottamazione delle cartelle;
  • è ancora possibile scegliere tra rateazione ordinaria e pace fiscale;
  • chi ha poca liquidità dovrebbe orientarsi sulla rateazione ordinaria della cartella.