Oggi scade la seconda rata delle rottamazioni delle cartelle esattoriali il cui termine ufficiale era il 30 settembre che, cadendo di sabato, ha fatto slittare la scadenza ad oggi, lunedì 2 ottobre.

Si ricorda che dalla rottamazione delle cartelle esattoriali si decade se si salta il pagamento di una rata, si paga in ritardo rispetto alle scadenze o se si paga un importo inferiore rispetto a quello comunicato dall’agente di riscossione.

Cosa accade, quindi, a chi decade dalla rottamazione per aver saltato il pagamento di una rata o per averla pagata in ritardo? Se la rata non pagata o pagata in ritardo è quella di luglio (la prima) chi l’ha saltata potrà riprendere la vecchia rateazione che aveva poiché la domanda della rottamazione non comporta la revoca dei vecchi piani di rateazione.

Chi, invece, pur avendo pagato la rata di luglio ne salta una successiva non potrà riprendere il vecchio piano di dilazione che, al pagamento della prima rata della rottamazione, è stato revocato.

A luglio 2017, quindi, andava confermata o abbandonata la richiesta di rottamazione cartelle esattoriali, la cui conferma con il pagamento della prima rata, tra l’altro, avrebbe portato inderogabilmente alla decadenza dei precedenti piani di dilazione i cui pagamenti sono stati sospesi dal momento di presentazione della domanda di rottamazione.

Vecchia rateazione: si può riprendere?

La vecchia rateazione, in ogni caso, non è del tutto perduta. Le regole generali, infatti, vogliono che la rateazione ordinaria decade solo dopo aver saltato il pagamento di 5 rate anche non consecutive. Se si riprende, quindi, la vecchia rateazione dopo aver saltato il pagamento della rottamazione di ottobre, quindi, non c’è ancora decadenza perché (a meno che non si siano saltate altre rate in precedenza) saranno saltate soltanto le rate di luglio, agosto e settembre, 3 sulle 5 previste prima della decadenza.

Si ricorda, inoltre, che il contribuente che decade dalla rottamazione non può più rateizzare il debito anche se esisite un eccezione al divieto di nuove dilazioni.

Possono accedere a nuove rottamazioni i contribuenti che:

  • hanno presentato la domanda di definizione agevolata entro sessanta giorni dalla notifica della cartella;
  • non avevano richiesto alcuna rateazione alla data del 3 dicembre 2016 (giorno in cui è entrata in vigore la legge di conversione del decreto-legge sulla rottamazione).