In fase di presentazione della domanda di rottamazione-quater, il contribuente deve scegliere se pagare il totale dovuto ai fini della sanatoria, in unica soluzione oppure a rate; se sceglie il pagamento rateale, deve anche indicare il numero di rate prescelto. Fino a un massimo di 18 rate.

Potrebbe accadere che il contribuente non inserisca il numero delle rate prescelte. Cosa succede in questi casi? Le conseguenze potrebbero essere due: la prima, il contribuente dovrà versare il dovuto in unica soluzione; la seconda, il contribuente potrà pagare nel numero massimo di rate ammesse per legge.

Vediamo quale delle due ipotesi è quella effettivamente valida.

La rottamazione delle cartelle

La rottamazione delle cartelle può essere richiesta entro il prossimo 30 aprile.

Aderendo alla sanatoria, il contribuente ha un grosso vantaggio, ossia rispetto agli importi contestati con la cartella non pagherà: interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio.

Non possono essere oggetto di sanatoria, i debiti riferiti a:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

L’esclusione riguarda anche i debiti  affidati per il recupero agli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA); i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nella rottamazione-quater.

Quelli che invece hanno aderito alla rottamazione entro lo scorso 31 gennaio sono: CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense; ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi; CNPR – Cassa Ragionieri; ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari; INPGI “GIOVANNI AMENDOLA” – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.

Dunque, gli iscritti a tale casse private, potranno sfruttare la sanatoria per pagare i debiti previdenziali.

Come da FAQ dell’Agenzia delle entrate, possono essere rottamati anche i debiti:

  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

Anche le cartelle non ancora notificate possono rientrare nella sanatoria.

Rottamazione delle cartelle. Cosa succede se non si indica il numero delle rate nella domanda di adesione?

Come visto più volte, è possibile pagare la rottamazione-quater:  in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;  oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Detto ciò, in premessa ci siamo chiesti cosa succede se in fase di presentazione della domanda di sanatoria, il contribuente dimentica di indicare il numero di rate prescelto.

Ebbene, la risposta va ricercata nelle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate-riscossione in merito alla precedente rottamazione-ter.

In marito a tale sanatoria, era stato chiarito che, in sede di domanda di rottamazione, il contribuente può dichiarare di:

  • voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata in unica soluzione oppure
  • nel numero massimo di rate ammesse dalla norma;
  • oppure, ancora, in un numero di rate inferiori.

Nel modello DA 2018, veniva specificato che:

Qualora non venga barrata alcuna delle soluzioni rateali, il pagamento si intende richiesto in 10 rate (cinque anni), ferma restando la facoltà di eseguire il versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2019.

Qualora invece venisse indicato un numero di rate superiore a 10, il pagamento si intende comunque richiesto per 10 rate.

Tali indicazioni sarebbero da rapportare alle previsioni di cui alla rottamazione-quater(max 18 rate).

Conclusioni

Fatta tale ricostruzione però, è utile evidenziare come la domanda di rottamazione-quater può essere inviata solo in maniera telematica; la richiesta di rottamazione-ter poteva invece essere inviata anche in formato cartaceo. In fase di invio telematico, se non si indicano il numero delle rate prescelte, il sistema segnala l’anomalia; ciò comporta che il contribuente o chi per lui deve per forza indicare le tempistiche di pagamento prescelte.