In redazione di Investire Oggi è arrivato un quesito interessante sulla rottamazione-quater.

Buongiorno, ho da poco ricevuto una cartella esattoriale relativa ad un atto di recupero per credito Iva inesistente. A tal proposito volevo sapere se tramite il servizio ContiTu o altro canale, sia ancora possibile modificare la lista delle cartelle per le quali ho chiesto la sanatoria entro lo scorso 30 giugno. C’è qualche modo per sanare anche quest’ultima cartella? 

La rottamazione-quater

In base alla norma sulla rottamazione delle cartelle e ai chiarimenti forniti con le FAQ sulla sanatoria, possono essere sanati tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

Al contrario, non possono essere oggetto di sanatoria:

  • i debiti affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
  • i carichi relativi a: somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;“risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto
    riscossa all’importazione.
  • le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
  • ecc.

Dunque, abbiamo individuato le casistiche in cui è possibile sfruttare gli sconti della rottamazione più conveniente di sempre.

Rottamazione-quater. Se si riceve una cartella a settembre

Veniamo ora al quesito esposto in premessa.

Abbiamo detto che la rottamazione può riguardare anche le cartelle non ancora notificate:

  • sempre se tale notifica arriva comunque entro il termine di presentazione della domanda di sanatoria,
  • oppure se la cartella risulta già dalla propria situazione debitoria scaricabile dal sito dell’ADER.

A ogni modo, in fase di compilazione della domanda di rottamazione-quater, il contribuente sceglie cosa rottamare in base alla lista dei debiti resa disponibile dall’ADER in automatico.

Detto ciò, il termine di compilazione della domanda è scaduto lo scorso 30 giugno. Dunque non è più possibile aggiungere alla sanatoria altre cartelle. Ammenochè non si è residenti in una delle zone colpite dalle recenti alluvioni.

Infatti, solo i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del DL n. 61/2023 (Decreto Alluvione) possono presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), entro il 30 settembre 2023 che slitta al 2 ottobre 2023, perché coincidente con la giornata del sabato (DL n. 70/2011, art. 7, comma 1, lettera h), utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet.

Inoltre, per tali soggetti, i termini e le scadenze della Definizione agevolata, prevista dalla Legge n. 197/2022 e s.m.i., sono prorogati di 3 mesi. Comprese le scadenze delle singole rate della sanatoria.

Dunque, se il contribuente di cui al quesito è residente in uno dei territori citati, potrà integrare la precedente domanda di sanatoria indicando la cartella ricevuta a settembre. Sempre se il debito indicato nella stessa è stato affidato per il recupero all’ADER tra tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.

Questo riferimento temporale vale anche per i residenti dei territori alluvionati.

Riassumendo…

  • La domanda di rottamazione delle cartelle scadeva lo scorso 30 giugno 2023;
  • possono essere sanati tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022;
  • i residenti dei territori alluvionati possono rottamare anche le cartelle ricevute a settembre se ricomprese nel suddetto periodo.