Nel comunicato stampa pubblicato venerdì scorso, non ci sono indicazioni circa le modalità di pagamento del totale da pagare dopo aver presentato la domanda di rottamazione delle cartelle. Poco tempo fa, in seguito ad un quesito posto da un nostro lettore, avevamo analizzato, arrivando ad una risposta negativa, la possibilità di utilizzare i crediti fiscali (Irpef, Iva, crediti d’imposta, ecc.) per pagare il totale dovuto ai fini della rottamazione.

Infatti, sulla base delle norme che regolano la rottamazione della cartelle 2023 e tenendo conto delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate-riscossione per le precedenti sanatorie, siamo arrivati alla conclusione che non è possibile utilizzare crediti per imposte erariali (es. Irpef, Ires, IVA) per pagare le rate della rottamazione tramite il codice tributo RUOL.

Ci si attendeva che l’ADER analizzasse questo aspetto, visto l’avvicinarsi della scadenza per presentare domanda di rottamazione, ma invece non è stata fornita alcuna indicazione in merito.

La rottamazione delle cartelle. Come pagare?

Prima di analizzare nello specifico il discorso del pagamento della rottamazione delle cartelle tramite il codice tributo RUOL, vediamo cosa prevede la Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, circa le modalità di pagamento delle somme dovute dopo aver presentato domanda di sanatoria.

Si ricorda che l’importo dovuto per la Definizione agevolata potrà essere versato in un’unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni. Con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Detto ciò, il comma 242 della legge citata, dispone che il totale dovuto a titolo di rottamazione delle cartelle, può essere pagato:

  • mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalita’ determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241;
  • mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione e’ tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241;
  • presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Nessun riferimento viene fatto alla possibilità di utilizzare crediti per imposte erariali (es. Irpef, Ires, IVA) per pagare le rate della rottamazione tramite il codice tributo RUOL.

Pagare le cartelle con il codice tributo RUOL. Anche per la rottamazione?

La possibilità di utilizzare crediti erariali per pagare cartelle è prevista per legge con l’art.31 del DL 78/2010.

Come si legge sul portale dell’Agente della riscossione:

Per effetto del decreto legge 78/2010 (e del successivo decreto attuativo MEF del 10 febbraio 2011), puoi pagare, anche parzialmente, le somme indicate in cartella che riguardano imposte erariali (es. Irpef, Ires, IVA) e i relativi oneri accessori, compensandole con i crediti relativi alle imposte erariali. Per fare ciò devi utilizzare il modello “F24 accise – pdf” (codice tributo RUOL) che può essere presentato attraverso i canali telematici messi a disposizione da Agenzia delle Entrate (servizio “F24 web” o “F24 online”), o avvalendosi di un intermediario abilitato, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322(vedi portale Agenzia delle entrate-riscossione).

Tuttavia, come accennato sopra, la norma sulla rottamazione della cartelle non richiama tale modalità di pagamento.

Da qui, ci si attendeva conferma dell’esclusione da parte dell’Agenzia delle entrate-riscossione; tuttavia nell’ultimo comunicato stampa non c’è stato alcun chiarimento in merito alle questione. Sarebbe necessario che l’ADER intervenisse al più presto; infatti se venisse data la possibilità di pagare la rottamazione delle cartelle con crediti fiscali, con molta probabilità la platea dei contribuenti che potrebbero aderire alla sanatoria sarebbe più ampia.

A ogni modo, dovrebbe essere invece ammessa la compensazione delle rate della sanatoria con i crediti PA, ossia con quei crediti che i professionisti e le imprese vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione per servizi prestati e beni alla stessa venduti.

 Anche se la Legge di bilancio 2023, nulla prevede in merito.